Tassa governativa, versamento annuale 2006
Il D.M. del 21/7/05 che unifica le patenti di
classe A e B è stato definitivamente chiarito dal
Ministero delle Comunicazioni in data 29/12/05.
Tra i vari chiarimenti vi è quello sull' importo
del rateo che gli IW debbono aggiungere al contributo
del 2006. Tale rateo corrisponde a 5 dodicesimi del
contributo annuo di Euro 5 (Euro 2.08) da versare assieme
al contributo del 2006.
Circa le modalità  di versamento e causale documentatevi
per tempo presso l'Ispettorato Territoriale della
vostra regione.
OGGETTO: Scadenza versamento contributo licenza
Gentili colleghi
desidero ricordarvi che ai sensi delle disposizioni riportate in allegato i versamenti dei contributi
per le licenze devono essere effettuati entro il 31 Gennaio (Rif. art.3), in caso di ritardo, questo
può essere effettuato entro il 30 Giugno dell'anno in corso con l'applicazione di una
maggiorazione (Rif. art.4).
Per l'anno 2006 il contributo per la licenza unificata è pari a 5,00 euro.
Cordiali saluti.
ALLEGATO
Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003
n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allegato n. 25 (art. 116)
CONTRIBUTI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
Art. 1 Tipologia dei contributi
1) Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato, nonchè per le richieste di variazione, e' dovuto il
pagamento di contributi: per l'istruttoria delle pratiche; per la vigilanza, ivi compresi
le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2) Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso
delle frequenze, e' tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un
contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3) Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee
e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di
cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità  , in dodicesimi e
decorrono dal mese di validità  della concessione dei diritti d'uso.
4) Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i
contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5) Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun
contributo.
Art. 2 Modalità  di pagamento
1.) Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato
con le seguenti modalità  :
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello
Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2) La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Art. 3° Termini per il pagamento e attestazione
1) Il pagamento dei contributi e' comprovato:
riguardo all'attività  che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze,
mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del
Ministero:
a1) per istruttoria, a corredo della domanda;
a2) per vigilanza e mantenimento nonchè per l'uso delle frequenze, entro trenta
giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze,
con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
riguardo alle attività  soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la
concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di
versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla
lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte
del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e
mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e
37.
2) Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31
gennaio di ciascun anno.
Art. 4° Ritardato o mancato pagamento
-1) E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun
anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma
dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
-2) In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il
termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice,
in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver
applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e
comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle
vigenti disposizioni.
classe A e B è stato definitivamente chiarito dal
Ministero delle Comunicazioni in data 29/12/05.
Tra i vari chiarimenti vi è quello sull' importo
del rateo che gli IW debbono aggiungere al contributo
del 2006. Tale rateo corrisponde a 5 dodicesimi del
contributo annuo di Euro 5 (Euro 2.08) da versare assieme
al contributo del 2006.
Circa le modalità  di versamento e causale documentatevi
per tempo presso l'Ispettorato Territoriale della
vostra regione.
OGGETTO: Scadenza versamento contributo licenza
Gentili colleghi
desidero ricordarvi che ai sensi delle disposizioni riportate in allegato i versamenti dei contributi
per le licenze devono essere effettuati entro il 31 Gennaio (Rif. art.3), in caso di ritardo, questo
può essere effettuato entro il 30 Giugno dell'anno in corso con l'applicazione di una
maggiorazione (Rif. art.4).
Per l'anno 2006 il contributo per la licenza unificata è pari a 5,00 euro.
Cordiali saluti.
ALLEGATO
Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003
n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allegato n. 25 (art. 116)
CONTRIBUTI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
Art. 1 Tipologia dei contributi
1) Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato, nonchè per le richieste di variazione, e' dovuto il
pagamento di contributi: per l'istruttoria delle pratiche; per la vigilanza, ivi compresi
le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2) Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso
delle frequenze, e' tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un
contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3) Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee
e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di
cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità  , in dodicesimi e
decorrono dal mese di validità  della concessione dei diritti d'uso.
4) Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i
contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5) Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun
contributo.
Art. 2 Modalità  di pagamento
1.) Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato
con le seguenti modalità  :
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello
Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2) La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Art. 3° Termini per il pagamento e attestazione
1) Il pagamento dei contributi e' comprovato:
riguardo all'attività  che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze,
mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del
Ministero:
a1) per istruttoria, a corredo della domanda;
a2) per vigilanza e mantenimento nonchè per l'uso delle frequenze, entro trenta
giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze,
con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
riguardo alle attività  soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la
concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di
versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla
lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte
del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e
mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e
37.
2) Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31
gennaio di ciascun anno.
Art. 4° Ritardato o mancato pagamento
-1) E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun
anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma
dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
-2) In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il
termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice,
in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver
applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e
comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle
vigenti disposizioni.
IZ0GRR Davide
Contributi Radioamatoriali 2006
Questa notizia e' stata inserita da: IK0ZCW
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