Ordinanza n. 3817: Case mobili e altre novità  per .....
Ordinanza n. 3817: Case mobili e altre novità  per il territorio abruzzese colpito dal terremoto
Il 16 ottobre il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha firmato una nuova ordinanza che dispone ulteriori interventi in favore del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.
Queste le novità  principali:
Case mobili
Sono 500 le case mobili che il Sindaco de L'Aquila è autorizzato a ricevere per i nuclei familiari che devono essere sistemati provvisoriamente in un'abitazione.
Le case mobili sono destinate a completare l'offerta abitativa già  pianificata per i cittadini con abitazioni in categoria F o in zona rossa, ovvero per quelli con abitazioni in categoria B e C, ma con tempi di recupero oggettivamente lunghi e per i nuclei familiari con particolari problemi economici, sanitari e familiari.
Queste case potranno essere messe a disposizione anche degli studenti universitari iscritti a L'Aquila che necessitano di un alloggio per poter completare il corso di laurea.
Per le offerte il sindaco dovrà  pubblicare degli avvisi su quotidiani a diffusione locale e nazionale. Le proposte possono comprendere anche l'offerta dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili. Sarà  poi una convenzione a stabilire i rapporti tra le persone che hanno messo a disposizione le case mobili: a questi è corrisposto, per ogni giornata di permanenza di ciascun componente del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, una somma determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri indicati nelle delibere n. 547 del 28 settembre 2009 e n. 582 del 12 ottobre 2009 per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione.
Le aree per l'insediamento sono individuate dal sindaco con un proprio provvedimento, che dovrà  anche determinare i criteri di priorità  per l'attribuzione degli alloggi.
L'assegnazione della casa comporterà  la decadenza del contributo di autonoma sistemazione o del diritto a beneficiare dell'ospitalità  gratuita nelle strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.
Per l'urbanizzazione primaria il sindaco si deve avvalere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
La spese per la realizzazione delle case mobili non potrà  superare i 40.000.000 di euro da reperire sul fondo della Protezione Civile (art. 8).
Contributi
L'ordinanza stabilisce che i contributi per gli interventi di ristrutturazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, concessi dai Comuni a titolo provvisorio possono essere erogati fino al 25% dell'importo richiesto e comunque non oltre i 20.000 euro. Le spese effettuate con la somma anticipata dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori (art. 12).
Nelle richieste di contributo possono, inoltre, essere compresi anche i compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali relative alla ricostruzione o ristrutturazione delle parti comuni degli immobili danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo. (art. 1).
Per quanto riguarda i condomini, l'importo del contributo dovuto al singolo proprietario è diminuito nel caso riguardi anche gli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà  individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.
Nell'ordinanza viene anche specificato che i contributi erogati all'amministratore del condominio sono 'in favore del condominio'
Il 16 ottobre il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha firmato una nuova ordinanza che dispone ulteriori interventi in favore del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.
Queste le novità  principali:
Case mobili
Sono 500 le case mobili che il Sindaco de L'Aquila è autorizzato a ricevere per i nuclei familiari che devono essere sistemati provvisoriamente in un'abitazione.
Le case mobili sono destinate a completare l'offerta abitativa già  pianificata per i cittadini con abitazioni in categoria F o in zona rossa, ovvero per quelli con abitazioni in categoria B e C, ma con tempi di recupero oggettivamente lunghi e per i nuclei familiari con particolari problemi economici, sanitari e familiari.
Queste case potranno essere messe a disposizione anche degli studenti universitari iscritti a L'Aquila che necessitano di un alloggio per poter completare il corso di laurea.
Per le offerte il sindaco dovrà  pubblicare degli avvisi su quotidiani a diffusione locale e nazionale. Le proposte possono comprendere anche l'offerta dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili. Sarà  poi una convenzione a stabilire i rapporti tra le persone che hanno messo a disposizione le case mobili: a questi è corrisposto, per ogni giornata di permanenza di ciascun componente del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, una somma determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri indicati nelle delibere n. 547 del 28 settembre 2009 e n. 582 del 12 ottobre 2009 per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione.
Le aree per l'insediamento sono individuate dal sindaco con un proprio provvedimento, che dovrà  anche determinare i criteri di priorità  per l'attribuzione degli alloggi.
L'assegnazione della casa comporterà  la decadenza del contributo di autonoma sistemazione o del diritto a beneficiare dell'ospitalità  gratuita nelle strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.
Per l'urbanizzazione primaria il sindaco si deve avvalere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
La spese per la realizzazione delle case mobili non potrà  superare i 40.000.000 di euro da reperire sul fondo della Protezione Civile (art. 8).
Contributi
L'ordinanza stabilisce che i contributi per gli interventi di ristrutturazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, concessi dai Comuni a titolo provvisorio possono essere erogati fino al 25% dell'importo richiesto e comunque non oltre i 20.000 euro. Le spese effettuate con la somma anticipata dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori (art. 12).
Nelle richieste di contributo possono, inoltre, essere compresi anche i compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali relative alla ricostruzione o ristrutturazione delle parti comuni degli immobili danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo. (art. 1).
Per quanto riguarda i condomini, l'importo del contributo dovuto al singolo proprietario è diminuito nel caso riguardi anche gli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà  individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.
Nell'ordinanza viene anche specificato che i contributi erogati all'amministratore del condominio sono 'in favore del condominio'