Messaggio 22 novembre 2010, 15:18

Maltempo in Veneto: la sintesi dell'ordinanza 3906

Maltempo in Veneto: la sintesi dell'ordinanza 3906

Il Commissario delegato e il Piano degli interventi

Il 13 novembre è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'ordinanza n. 3906 che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010. Il provvedimento nomina il Commissario delegato per la gestione dell'emergenza in Veneto e stanzia 300 milioni di euro per il ritorno alle normali condizioni di vita per i cittadini e le imprese.

Nomina e compiti del Commissario delegato. Il Presidente della Regione del Veneto è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza causata dalle alluvioni del 31 ottobre e 2 novembre 2010.

Il Commissario delegato provvede a:
- individuare i Comuni danneggiati della alluvioni;
- accertare i danni;
- adottare tutte le iniziative per rimuovere le situazioni di rischio;
- assicurare l'assistenza alle popolazioni;
- avviare le attività  per la messa in sicurezza delle aree e gli interventi urgenti di prevenzione.

Può avvalersi di soggetti attuatori, che svolgono la loro attività  a titolo gratuito, e di una struttura composta con massimo 20 persone, di cui 10 persone con contratto a tempo determinato. (art. 1)

Il Commissario delegato, inoltre:
- Può affidare la progettazione degli interventi previsti da quest'ordinanza anche a liberi professionisti, e quando necessario sottoporre i progetti all'approvazione della Conferenza di Servizi. Per i progetti per cui è prevista la valutazione di impatto ambientale, o per quelli relativi a beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, la procedura deve concludersi entro 30 giorni. (art. 2)

- E' autorizzato a rimborsare gli enti locali per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e ad erogare un contributo a fondo perduto per ripristinare i danni di soggetti pubblici e privati e delle attività  produttive. (art. 1)

Il Piano degli interventi. Entro 45 giorni dal 20 novembre, pubblicazione di quest'ordinanza in Gazzetta ufficiale '“ Gu, il Commissario delegato avvia gli interventi di messa in sicurezza dei territori colpiti e prepara con gli enti locali interessati un Piano degli interventi con ordine di priorità  degli interventi e risorse necessarie.

In particolare il Piano degli interventi deve quantificare i fondi per:

- coprire le spese che le Amministrazioni locali hanno sostenuto nelle fasi di prima emergenza;
- finanziare interventi urgenti e per la messa in sicurezza del territorio;
- dare contributi per sistemare le abitazioni principali e i beni mobili danneggiati;
- dare contributi per l'autonoma sistemazione;
- dare contributi per la ripresa delle attività  produttive ed economiche;

Nel Piano devono essere individuati, inoltre, siti di stoccaggio provvisorio per i fanghi, i detriti e i materiali, e le procedure per il loro successivo smaltimento. (art. 1)

Dovranno essere definite anche le azioni e gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque. (art. 1)

Crono programma. Entro 30 giorni dal 20 novembre, pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile il crono programma del piano degli interventi, comunicando ogni quattro mesi lo stato di avanzamento dei programmi. (art.13)

Fondi. Per gli interventi previsti nell'ordinanza vengono stanziati 300milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per l'utilizzo di queste risorse viene aperta un'apposita contabilità  speciale in favore del Commissario delegato il quale può utilizzare anche eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale ed economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile. (art. 10)

Aree di stoccaggio e interventi. Il Commissario delegato ha il compito di predisporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali e un programma di interventi per il ripristino della viabilità  anche montana per la pulizia, la depensilizzazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti.

Nel piano possono essere compresi anche interventi urgenti finanziati dalla Comunità  europea, dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da Enti o Società  erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

L'ordinanza stabilisce che la priorità  nell'attuazione degli interventi deve essere data al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. (art.8)

Misure di salvaguardia. Fino all'adozione del Piano degli interventi, e comunque entro 12 mesi dal 20 novembre, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa ordinanza, continuano ad essere applicate le misure di salvaguardia indicate all'art. 1 della delibera n. 3/2003, per il Piano di assetto idrogeologico del fiume Livenza, all'art. 3 della delibera n. 4/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e all'art. 2 della delibera n.1/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità  di bacino del fiume Adige. (art. 3)

Donazioni. Il Commissario delegato può ricevere donazioni, che derivano anche dall'invio di messaggi SMS - Short Message Service, da destinare alle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza e per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi. (art. 9)

Rimborsi. Verranno rimborsate le spese documentate di organizzazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana, datori di lavoro dei volontari e, per i servizi di soccorso tecnico urgente, anche di Forze Armate, Vigili del fuoco e tecnici e funzionari delle Amministrazioni ed Enti interessati. (art. 3)

Centri di competenza coinvolti. Il Dipartimento della Protezione civile supporterà  il Commissario o i soggetti attuatori, anche con l'attivazione dei Centri di competenza, in collaborazione con l' Irpi del Cnr- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Università  di Firenze e dell'Autorità  di bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico. (art. 3)

I contributi per la popolazione e le imprese
Contributi per la popolazione (art. 4)

a) Contributi per le abitazioni danneggiate. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni danneggiate o inagibili, è previsto un contributo fino al 75% delle spese per ciascuna abitazione e nel limite massimo di 30 mila euro, sulla base della relazione presentata da ciascun Sindaco.

Può essere anticipato fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .

b) Contributi per le abitazioni distrutte. Per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili o lo spostamento delle abitazioni da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è previsto un contributo fino al 75% della spesa per la nuova abitazione. Il Commissario delegato stabilirà  con provvedimenti successivi in che modo verrà  dato il contributo.

I contributi a) e b) non sono cumulabili.

c) Contributo per le abitazioni sgomberate. E' previsto un contributo per chi ha lasciato la propria abitazione perchè è stata sgomberata. Il contributo copre fino all'80% delle spese per i traslochi e depositi, per un massimo di 5mila euro.

d) Contributo per i beni mobili. E' previsto un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non, anche dato in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene ricavato dai listini correnti, per un importo non inferiore a 1.000 euro.

Il contributo viene concesso a decorrere dalla data di sgombero dell'abitazione, ed entro 12 mesi dalla data di sgombero.

e) Contributo per l'autonoma sistemazione. Per chi ha l'abitazione principale distrutta in parte o del tutto, o sgomberata, è previsto un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di:
- 400 euro mensili per famiglia, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare;
- 200 euro mensili per chi vive da solo.

Alle persone con più di 65 anni, portatori di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità  non inferiore al 67% viene dato un contributo aggiuntivo che arriva ad un massimo di 100 euro mensili.

Se non è stata possibile l'autonoma sistemazione delle famiglie, il Commissario delegato, con la collaborazione dei Sindaci, deve reperire un alloggio alternativo alle persone.

f) Si possono cumulare i contributi pubblici con eventuali indennizzi assicurativi, ma non devono superare il costo necessario per la riparazione o l'acquisto dei beni danneggiati.


Contributi per le attività  economiche (art. 5)

Per le attività  commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, turistiche, della pesca e dei servizi sono previsti questi contributi:

a) un contributo fino al 75% del danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature;
b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa delle alluvioni;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività  e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, che risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi. La sospensione dell'attività  deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

Per le attività  avviate nel 2010, alla domanda dev'essere allegata la perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria.

d) Contributo per i beni mobili delle attività  economiche. E' previsto un contributo, fino al 75% del danno, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene ricavato dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500 euro.

Le voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità  e modalità  attuative saranno fissate dal Commissario delegato con propri provvedimenti.

Come certificare i danni. I danni sono attestati:
- per importi fino a 30mila euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
- per importi superiori a 30mila euro, con perizia giurata redatta da professionisti abilitati, o da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Anticipazione del contributo. Il Commissario delegato può anticipare, su richiesta degli interessati e con presentazione di garanzia, un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile, sulla base di una relazione tecnica con la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi.

Il Commissario delegato definirà  con propri provvedimenti come assegnare ed erogare i contributi, le anticipazioni e le rendicontazione delle spese, in perequazione e sulla base delle risorse disponibili.

Elenco imprese che hanno interrotto l'attività . Entro 15 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza il Commissario delegato, con l'aiuto dei comuni, deve preparare per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi hanno dovuto interrompere la propria attività  economica e sono state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità  comunale.

Il Commissario delegato deve preparare anche l'elenco dei cittadini costretti ad evacuare dalle proprie abitazioni. (art.11)

Deroghe e contratti. L'ordinanza stabilisce le deroghe di cui può avvalersi il Commissario delegato e i soggetti attuatori per realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di disagio seguita agli eventi alluvionali. (art. 6)

Il provvedimento autorizza la Regione Veneto a prolungare per la durata dello stato di emergenza i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale della Protezione civile regionale, nel limite massimo di otto unità  di personale. (art. 7)

Mutui. A causa del grave disagio socio economico dovuto agli eventi alluvionali, gli intestatari di un mutuo possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, scegliendo tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa ordinanza, gli istituti di credito e bancari devono informare i clienti della possibilità  di chiedere la sospensione delle rate, indicando i costi e i tempi di rimborso dei pagamenti sospesi. Ai clienti dovrà  essere comunicato anche il termine per la richiesta della sospensione delle rate, che non potrà  essere inferiore a 30 giorni. Se gli istituti di credito e bancari non inviano la comunicazione ai clienti nei termini stabiliti, le rate in scadenza sono sospese fino al 30 giugno 2011.

Sospensione sanzioni. Le sanzioni amministrative per:
- inadempimenti in materia di lavoro;
- ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011.

Non si applicano nei confronti di chi nei giorni dell'alluvione lavorava nei comuni colpiti, e nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che lavoravano in comuni non interessati dall'alluvione ma che, al 31 ottobre 2010, erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista inscritto nell'elenco dell'articolo 11. E' comunque obbligatorio trasmettere ai centri per l'impiego il modello 'Unificato Urg'. (art. 12)

21-11-2010
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
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