Emergenza umanitaria indicazioni operative per l’accoglienza
Inviato: 10 maggio 2011, 20:24
Emergenza umanitaria: indicazioni operative per l’accoglienza dei migranti
10 maggio 2011
Nota del Commissario delegato per migliorare la gestione dell'emergenza
Pubblichiamo una sintesi delle indicazioni operative per migliorare la gestione dell’emergenza umanitaria migranti riportate nella nota del Commissario delegato del 7 maggio 2011.
Assistenza migranti con permessi di soggiorno per motivi umanitari
Con le assegnazioni alle Regioni disposte nei giorni scorsi dal Commissario delegato si è conclusa la prima fase del Piano per l’accoglienza dei migranti provenienti dalla Tunisia che hanno beneficiato del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 20 del D.lgs. 286 del 1998).
Nei prossimi giorni si avvierà la chiusura dell'area di accoglienza provvisoria di Ventimiglia.
Dal 7 maggio non è più possibile acquistare biglietti ferroviari a carico del Commissario delegato, sulla base della convenzione sottoscritta dal Dipartimento della Protezione Civile con Ferrovie dello Stato.
I migranti in possesso di permessi di soggiorno per motivi umanitari che chiedono assistenza saranno segnalati al Soggetto attuatore competente, che provvederà alla loro sistemazione nella Regione, e ne darà tempestiva comunicazione al Commissario delegato, oppure richiederà al Commissario delegato la disponibilità per accoglierli nelle regioni limitrofe.
Gestione delle strutture di accoglienza
L’assistenza ai migranti con permesso di soggiorno per motivi umanitari dovrà essere garantita dai Soggetti attuatori delle Regioni - in base a quanto previsto dall’opcm n. 3933 e dal provvedimento di nomina, nei limiti giornalieri di 40 euro a migrante. Rispetto al costo giornaliero previsto è possibile rendicontare oneri maggiori, purché giustificabili e comunque non superiori al limite massimo giornaliero di 46 euro. In questo caso la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da una relazione di dettaglio dei maggiori costi sostenuti.
Per l’assistenza dei richiedenti asilo dovrà essere garantito un trattamento analogo a quello riservato dal Ministero dell’Interno ai soggetti ospitati nei Cara-Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo. I requisiti minimi di assistenza per i richiedenti asilo sono indicati nei capitolati trasmessi con nota del 29 aprile 2011. Dovranno essere fornite informazioni legali sulle successive procedure di regolarizzazione.
I Soggetti attuatori dovranno contattare direttamente i Prefetti competenti a livello territoriale per assicurare copertura finanziaria ai maggiori oneri sostenuti dai Centri governativi presenti sul territorio per l’assistenza ai migranti o ai profughi in attesa di trasferimento e valutare l’economicità delle soluzioni individuate, anche attraverso ricerche di mercato.
Per l’allestimento di strutture ex novo, i Soggetti attuatori dovranno richiedere al Commissario delegato la copertura finanziaria necessaria, allegando alla richiesta una breve scheda descrittiva della struttura con informazioni sulla proprietà , sul tipo di disponibilità e sugli interventi da realizzare, nonché una stima dei relativi costi.
Per consentire l'autonomia della gestione anche a livello fiscale, i Soggetti attuatori dovranno richiedere all'Agenzia delle Entrate l'emissione di un nuovo codice fiscale. Gli atti adottati nello svolgimento dell'incarico non sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
I Soggetti attuatori dovranno interagire con i sindaci dei Comuni in cui si trovano le strutture destinate all’accoglienza, anche al fine di un loro eventuale intervento nell’attivazione delle strutture in qualità di autorità locale di protezione civile. Nella sezione emergenza Nord Africa del sito dell’Anci sono disponibili alcune indicazioni.
Strutture dei soggetti attuatori – spese di funzionamento
I Soggetti attuatori dovranno compilare uno schema riepilogativo allegato alla nota, con i possibili oneri di funzionamento della struttura, evidenziando se è possibile sostenerli con risorse regionali o con risorse delle gestione emergenziale.
Mezzi di trasporto per il trasferimento dei migranti
Per il trasferimento dei migranti via mare, la Struttura commissariale individua i mezzi navali idonei, fornendo anche assistenza a bordo, ferme restando le competenze di Pubblica sicurezza che spettano alle Questure di partenza del mezzo. Per il trasferimento via terra verso le strutture di accoglienza individuate, il Soggetto attuatore della Regione cui sono destinati i migranti deve individuare i mezzi necessari ed assicurare i trasferimenti sul territorio regionale e i pasti necessari durante il tragitto.
Minorenni non accompagnati
Visto l'elevato numero di minorenni non accompagnati arrivati sul territorio nazionale dal 1° gennaio 2011, è in preparazione una procedura concordata con gli enti che ordinariamente trattano questi casi per portare il minore in un luogo sicuro e in tempi rapidi, attraverso una ricognizione delle disponibilità a livello locale delle strutture di accoglienza idonee.
D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sta individuando un Soggetto attuatore per questa materia, che farà da raccordo amministrativo. Il Soggetto attuatore, d'intesa con il Comitato per i minori stranieri e in raccordo con gli Enti Locali dovrà preparare l'elenco delle strutture disponibili all'accoglienza, per garantire una rapida distribuzione nel territorio.
L’accoglienza dei minorenni non accompagnati, ovvero minori che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza, è stata discussa nella riunione del Comitato di coordinamento del 26 aprile scorso, anche con rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In base all'art. 5 dell'opcm 3933 del 13 aprile 2011, il Ministero è autorizzato a dare un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori non accompagnati per un totale 500 posti, ad un costo giornaliero procapite non superiore a 80 euro.
I minorenni stranieri non accompagnati, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, dove è previsto che in tutte le decisioni relative ai minori si tenga conto per prima cosa del "superiore interesse del minore".
Le forze di Polizia che registrano la presenza sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato, dopo l’identificazione e il foto segnalamento, se il minore dichiara una età superiore ai 14 anni, devono:
• comunicarlo alla autorità giudiziaria competente;
• portarlo in un luogo sicuro
• informare il Comitato per i minori stranieri (art. 33 del d.lgs. 286 del 1998).
10 maggio 2011
Nota del Commissario delegato per migliorare la gestione dell'emergenza
Pubblichiamo una sintesi delle indicazioni operative per migliorare la gestione dell’emergenza umanitaria migranti riportate nella nota del Commissario delegato del 7 maggio 2011.
Assistenza migranti con permessi di soggiorno per motivi umanitari
Con le assegnazioni alle Regioni disposte nei giorni scorsi dal Commissario delegato si è conclusa la prima fase del Piano per l’accoglienza dei migranti provenienti dalla Tunisia che hanno beneficiato del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 20 del D.lgs. 286 del 1998).
Nei prossimi giorni si avvierà la chiusura dell'area di accoglienza provvisoria di Ventimiglia.
Dal 7 maggio non è più possibile acquistare biglietti ferroviari a carico del Commissario delegato, sulla base della convenzione sottoscritta dal Dipartimento della Protezione Civile con Ferrovie dello Stato.
I migranti in possesso di permessi di soggiorno per motivi umanitari che chiedono assistenza saranno segnalati al Soggetto attuatore competente, che provvederà alla loro sistemazione nella Regione, e ne darà tempestiva comunicazione al Commissario delegato, oppure richiederà al Commissario delegato la disponibilità per accoglierli nelle regioni limitrofe.
Gestione delle strutture di accoglienza
L’assistenza ai migranti con permesso di soggiorno per motivi umanitari dovrà essere garantita dai Soggetti attuatori delle Regioni - in base a quanto previsto dall’opcm n. 3933 e dal provvedimento di nomina, nei limiti giornalieri di 40 euro a migrante. Rispetto al costo giornaliero previsto è possibile rendicontare oneri maggiori, purché giustificabili e comunque non superiori al limite massimo giornaliero di 46 euro. In questo caso la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da una relazione di dettaglio dei maggiori costi sostenuti.
Per l’assistenza dei richiedenti asilo dovrà essere garantito un trattamento analogo a quello riservato dal Ministero dell’Interno ai soggetti ospitati nei Cara-Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo. I requisiti minimi di assistenza per i richiedenti asilo sono indicati nei capitolati trasmessi con nota del 29 aprile 2011. Dovranno essere fornite informazioni legali sulle successive procedure di regolarizzazione.
I Soggetti attuatori dovranno contattare direttamente i Prefetti competenti a livello territoriale per assicurare copertura finanziaria ai maggiori oneri sostenuti dai Centri governativi presenti sul territorio per l’assistenza ai migranti o ai profughi in attesa di trasferimento e valutare l’economicità delle soluzioni individuate, anche attraverso ricerche di mercato.
Per l’allestimento di strutture ex novo, i Soggetti attuatori dovranno richiedere al Commissario delegato la copertura finanziaria necessaria, allegando alla richiesta una breve scheda descrittiva della struttura con informazioni sulla proprietà , sul tipo di disponibilità e sugli interventi da realizzare, nonché una stima dei relativi costi.
Per consentire l'autonomia della gestione anche a livello fiscale, i Soggetti attuatori dovranno richiedere all'Agenzia delle Entrate l'emissione di un nuovo codice fiscale. Gli atti adottati nello svolgimento dell'incarico non sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
I Soggetti attuatori dovranno interagire con i sindaci dei Comuni in cui si trovano le strutture destinate all’accoglienza, anche al fine di un loro eventuale intervento nell’attivazione delle strutture in qualità di autorità locale di protezione civile. Nella sezione emergenza Nord Africa del sito dell’Anci sono disponibili alcune indicazioni.
Strutture dei soggetti attuatori – spese di funzionamento
I Soggetti attuatori dovranno compilare uno schema riepilogativo allegato alla nota, con i possibili oneri di funzionamento della struttura, evidenziando se è possibile sostenerli con risorse regionali o con risorse delle gestione emergenziale.
Mezzi di trasporto per il trasferimento dei migranti
Per il trasferimento dei migranti via mare, la Struttura commissariale individua i mezzi navali idonei, fornendo anche assistenza a bordo, ferme restando le competenze di Pubblica sicurezza che spettano alle Questure di partenza del mezzo. Per il trasferimento via terra verso le strutture di accoglienza individuate, il Soggetto attuatore della Regione cui sono destinati i migranti deve individuare i mezzi necessari ed assicurare i trasferimenti sul territorio regionale e i pasti necessari durante il tragitto.
Minorenni non accompagnati
Visto l'elevato numero di minorenni non accompagnati arrivati sul territorio nazionale dal 1° gennaio 2011, è in preparazione una procedura concordata con gli enti che ordinariamente trattano questi casi per portare il minore in un luogo sicuro e in tempi rapidi, attraverso una ricognizione delle disponibilità a livello locale delle strutture di accoglienza idonee.
D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sta individuando un Soggetto attuatore per questa materia, che farà da raccordo amministrativo. Il Soggetto attuatore, d'intesa con il Comitato per i minori stranieri e in raccordo con gli Enti Locali dovrà preparare l'elenco delle strutture disponibili all'accoglienza, per garantire una rapida distribuzione nel territorio.
L’accoglienza dei minorenni non accompagnati, ovvero minori che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza, è stata discussa nella riunione del Comitato di coordinamento del 26 aprile scorso, anche con rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In base all'art. 5 dell'opcm 3933 del 13 aprile 2011, il Ministero è autorizzato a dare un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori non accompagnati per un totale 500 posti, ad un costo giornaliero procapite non superiore a 80 euro.
I minorenni stranieri non accompagnati, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, dove è previsto che in tutte le decisioni relative ai minori si tenga conto per prima cosa del "superiore interesse del minore".
Le forze di Polizia che registrano la presenza sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato, dopo l’identificazione e il foto segnalamento, se il minore dichiara una età superiore ai 14 anni, devono:
• comunicarlo alla autorità giudiziaria competente;
• portarlo in un luogo sicuro
• informare il Comitato per i minori stranieri (art. 33 del d.lgs. 286 del 1998).