Bozza del nuovo Statuto ARI-RE
La commissione per le modifiche allo Statuto ARI-RE, composta da Alberto IK1YLO, Alfredo I8IEM, Gaetano I0HJN. Giorgio IV3PCF, Sergio IK5FND, ha terminato i suoi lavori stilando la bozza del nuovo Statuto che dovrà  essere approvato nell'Assemblea del 25/26 Febbraio a Pompei.
A.R.I. '“ R.E.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA
Proposta nuovo
STATUTO dell'Organizzazione
Premessa
L'Associazione Radiotecnica Italiana '“ A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani '“ A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/01/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.
L'A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività  di volontarito di Protezione Civile, in caso di calamità  , in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 05/08/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato 'Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso.'
A.R.I. '“ R.E.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA
Proposta nuovo
STATUTO dell'Organizzazione
Premessa
L'Associazione Radiotecnica Italiana '“ A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani '“ A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/01/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.
L'A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività  di volontarito di Protezione Civile, in caso di calamità  , in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 05/08/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato 'Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso.'