Messaggio 14 maggio 2010, 14:47

Ordinanza n.3877: nuove misure per gli enti locali abruzzesi

Ordinanza n.3877: nuove misure per gli enti locali abruzzesi

L'ordinanza n. 3877 firmata il 12 maggio dal Presidente del Consiglio dei Ministri contiene nuove misure per i comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile e alcune novità  sull'utilizzo dei Moduli Abitativi Provvisori e sull'indennità  per l'espropriazione o l'occupazione provvisoria delle aree interessate da questi o dai progetti CASE, MUSP e MEP.

Misure per gli enti locali. I comuni colpiti dal terremoto sono autorizzati a ripianare il disavanzo amministrativo per il 2009 a partire dal 2013, ed entro il 2015. Agli stessi comuni non si applicano le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto del patto di stabilità  interno nel 2009. (art. 11)
La Provincia dell'Aquila è autorizzata a posticipare l'approvazione del bilancio 2009 al 30 giugno 2010 e può procedere a ripianare l'eventuale disavanzo amministrativo al 31 dicembre 2009. (art. 2)

Sistemazioni provvisorie. E' concesso l'uso dei Moduli abitativi provvisori, Map, anche nell'attesa del rilascio del certificato di collaudo e di agibilità , nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igenico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministero della sanità  del 5 luglio 1975. (art. 8)

Proroga per l'indennità  di provvisoria occupazione o di espropriazione. Il 31 dicembre 2010 è il nuovo termine entro cui il Commissario delegato deve determinare l'indennità  di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree interessate dai moduli abitativi provvisori e dalle opere di urbanizzazione. Il termine prima previsto di sei mesi, poi prorogato di altri sei mesi dall'ordinanza n. 3827, è rinviato a causa delle difficoltà  tecniche legate alle numerose attività  dell'Agenzia del territorio. (art. 10)

Subentro dello Stato nel mutuo. Nel caso in cui sia stato richiesto il subentro dello Stato nel mutuo acceso in precedenza con garanzia sull'immobile distrutto (adibito ad abitazione principale) e il prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore alla parte di mutuo ancora da estinguere, la relativa eccedenza sarà  versata a chi ha chiesto il subentro, purchè non risulti moroso, come corrispettivo della cessione dell'immobile. (art.1)

Rimborso per chi ha dato soccorso. Anche i soggetti autorizzati a intervenire in soccorso alle popolazione colpite dal terremoto possono ottenere il rimborso sui beni distrutti o danneggiati usati nelle aree interessate dal terremoto. Il rimborso si integra a quello già  previsto per le organizzazioni di volontariato nell'art. 13 dell'ordinanza n. 3797. (art. 9)

Forze Armate impiegate in Abruzzo. Il Ministero della Difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego del personale - nel limite di 350 unità  - già  destinato alla vigilanza e alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto. (art. 5)
I contratti dei lavoratori assunti dal Genio Militare possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori da parte del Genio. (art 3)

Supporto tecnico per la ricostruzione. Il consorzio interuniversitario ReLuis supporterà  la Struttura tecnica di missione per una consulenza sui problemi di tipo tecnico-scientifico sulla ricostruzione, in particolare del centro storico. (art. 7)

14-05-2010
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
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