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Maltempo in Friuli: l'ordinanza n. 3894

MessaggioInviato: 27 agosto 2010, 16:49
da IK0ZCW
Maltempo in Friuli: l'ordinanza n. 3894 nomina il commissario delegato e dispone gli interventi

L'ordinanza n. 3894 firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 agosto 2010 contiene una serie di disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare le eccezionali avversità  atmosferiche che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia lo scorso 23 luglio.

Commissario delegato. L'assessore alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato e provvede, dopo aver individuato i comuni danneggiati, ad adottare tutte le iniziative necessarie a fronteggiare i danni causati dal maltempo, anche avvalendosi di soggetti attuatori. In particolare provvede a:

'¢ erogare i contributi per la ripresa delle attività  produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, secondo modalità  fissate con provvedimenti dello stesso commissario;

'¢ all'individuazione e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati;

'¢ al rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nella prima fase dell'emergenza;

'¢ agli adempimenti conseguenti all'ordinanza, avvalendosi della protezione civile della Regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e dei comuni colpiti dal maltempo, in qualità  di soggetti attuatori, che agiscono sulla base delle direttive del Commissario. (art. 1)

Conferenza dei servizi. Per realizzare gli interventi previsti dall'ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, attraverso la conferenza dei servizi convocata dallo stesso Commissario.

La conferenza dei servizi delibera a maggioranza. Nel caso in cui il rappresentante di un'amministrazione risulti assente o comunque non sia dotato di adeguata rappresentanza, la conferenza delibera a prescindere dalla sua presenza. Nel caso in cui un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini esprima un motivato dissenso, lo stesso è subordinato all'assenso del Ministero competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. (art. 2)

Varianti urbanistiche ed espropriazioni. Se la realizzazione degli interventi comporta la necessità  di varianti urbanistiche, queste vengono adottate a prescindere dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio. I tempi previsti dalla normativa per la presentazione di opposizioni e osservazioni sono ridotti a dieci giorni.

Per le occupazioni d'urgenza e le eventuali espropriazioni delle aree il Commissario delegato o i soggetti attuatori provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. (art. 2)

Servizi pubblici e infrastrutture. Gli enti e le società  erogatori di servizi pubblici e i gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio, se ritenuto necessario, provvedono, con fondi propri e in qualità  di soggetti attuatori del Commissario delegato, a riparare i danni causati dall'evento calamitoso. (art. 3)

Fondi. Per realizzare le attività  previste dall'ordinanza la Regione Friuli Venezia Giulia provvede inizialmente con le risorse stanziate sul Fondo regionale per la protezione civile e a carico del Fondo di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con eventuali integrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Si provvede inoltre utilizzando le risorse derivanti dall'ordinanza n. 3847/2010. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri confluiranno nel Fondo Regionale per la protezione civile.

D'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, ed eventuali ulteriori fonti di finanziamento regionali, comunitarie, statali. (art. 5)

27-08-2010