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Maltempo in Liguria: la sintesi dell'ordinanza n. 3909

MessaggioInviato: 10 dicembre 2010, 17:40
da IK0ZCW
Maltempo in Liguria: la sintesi dell'ordinanza n. 3909

Pubblichiamo la sintesi per punti dell'ordinanza n. 3909, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 dicembre 2010. Il provvedimento riguarda gli interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni in seguito agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito la regione Liguria il 30, 31 ottobre e il 1° novembre 2010.

Nomina del Commissario delegato
Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. (art. 1)

Fondi per i primi interventi
Per i primi interventi previsti da questa ordinanza sono stanziati 1.500.000,00 euro, da porre a carico del Fondo della Protezione civile. E' autorizzata l'apertura di contabilità  speciale in favore del Commissario delegato. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori e eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali e ulteriori risorse assegnate. Il Commissario delegato deve rendicontare le entrate e le spese sostenute. (art. 5)

Piano degli interventi
Dopo aver individuato i comuni danneggiati, il Commissario delegato provvede ad adottare tutte le iniziative necessarie a rimuovere le situazioni di rischio, assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite, avviare la messa in sicurezza delle aree colpite, anche avvalendosi di soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza in Gazzetta Ufficiale il Commissario predispone un piano di interventi per il superamento dell'emergenza che deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per coprire le spese sostenute dalle Amministrazioni dei territori colpiti prima della pubblicazione di questa Ordinanza, sulla base di una rendicontazione;
b) la quantificazione del fabbisogno per finanziare gli interventi di somma urgenza necessari e per avviare la messa in sicurezza dei territori attraverso il ripristino di condizioni di sicurezza della viabilità , degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità  e per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua;
c) la quantificazione del fabbisogno per concedere i contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta completamente o in parte, o sgomberata in seguito a provvedimento dell'autorità  competente;
d) la quantificazione del fabbisogno per concedere contributi per la ripresa delle attività  produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni mobili e immobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per concedere contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f) l'individuazione di siti di stoccaggio provvisorio dove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo le modalità  per il loro successivo smaltimento, d'intesa con gli enti competenti nell'ordinario.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute e documentate dai comuni per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione. (art. 1)

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa ordinanza, il Commissario delegato prepara il cronoprogramma delle attività  previste nel piano e lo invia al Dipartimento della Protezione civile. Ogni quattro mesi, il Commissario comunica al Dipartimento lo stato di avanzamento dei programmi, motivando gli eventuali scostamenti e le misure da adottare per realizzare gli interventi nei tempi stabiliti. (art. 6)

Opere e interventi
Per attuare gli interventi necessari a superare l'emergenza, il Commissario, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti. Il Commissario provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, se necessario, alla Conferenza dei servizi, da indire entro sette giorni dalla disponibilità  dei progetti. Le amministrazioni devono esprimere i pareri relativi agli interventi entro sette giorni dalla richiesta. Nel caso non vengano resi entro questo termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Per i progetti di interventi e opere per cui è prevista dalla attuale normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, o per progetti relativi a opere che incidono su beni sottoposti a tutela culturale e paesaggistica, la procedura di valutazione deve essere conclusa entro 30 giorni.
In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso sono previste specifiche procedure.
Per le occupazioni di urgenza e gli eventuali espropri delle aree per le opere e gli interventi necessari, il Commissario delegato redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso, alla presenza di due testimoni (art. 2).

Rimborsi alle organizzazioni di volontariato
I rimborsi alle organizzazioni di volontariato intervenute durante l'emergenza previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile, alla Croce Rossa e ai datori di lavoro dei volontari vengono concessi sulla base del riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili (art. 3).

Poteri e personale di supporto del Commissario
Per l'attuazione degli interventi il Commissario delegato si avvale dei poteri individuati dagli art. 4, 5,6, e 7 dell'ordinanza n. 3903 del 22 ottobre 2010.
Il Commissario delegato può avvalersi del personale appartenente alla Pubblica Amministrazione come supporto tecnico-amministrativo alle attività . (art. 4)

10-12-2010