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Ordinanza n. 3911: interventi per il maltempo in Emilia Rom.

MessaggioInviato: 17 dicembre 2010, 12:07
da IK0ZCW
Ordinanza n. 3911: interventi per il maltempo in Emilia Romagna e l'alluvione in provincia di Parma

L'ordinanza n.3911, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 dicembre, stanzia un milione e mezzo di euro per fronteggiare le conseguenze del maltempo e delle mareggiate che hanno colpito l'Emilia Romagna dal 9 al 18 marzo 2010 e degli eventi alluvionali che si sono verificati nella Provincia di Parma il 15 e 16 giugno 2010.

Commissario delegato. Il Presidente della Regione Emilia Romagna è nominato Commissario delegato. Dopo aver individuato le province e i comuni danneggiati, il Commissario delegato provvede ad accertare i danni e ad adottare tutte le iniziative necessarie ad evitare situazioni di rischio, ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita e ad avviare la messa in sicurezza delle aree colpite e gli interventi urgenti di prevenzione.
Il Commissario delegato può servirsi di soggetti attuatori da lui nominati. Commissario e soggetti attuatori svolgono le loro funzioni a titolo gratuito e si avvalgono della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. (art. 1)

Stanziamenti. Al Commissario delegato vengono assegnati 1.500.000 euro a valere sul Fondo della Protezione Civile. Ad integrazione di queste risorse il Presidente della Regione Emilia Romagna e l'Agenzia Regionale di Protezione Civile sono autorizzate a trasferire sulla contabilità  speciale del Commissario delegato le somme derivanti da specifiche economie realizzate nell'ambito dei diversi piani di intervento relativi a eventi calamitosi che si sono verificati in Emilia Romagna. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza il Commissario delegato provvede a quantificare gli importi complessivi. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dell'emergenza. (art. 5)

Il piano degli interventi. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale il Commissario delegato provvede a:
'¢ quantificare i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte, o è stata sgomberata;
'¢ quantificare i contributi per la ripresa delle attività  produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
'¢ quantificare il fabbisogno per la concessione dei contributi per i danni alle abitazioni principali distrutte in tutto o in parte;
'¢ predisporre, sentiti i comuni e le province interessate, il piano generale degli interventi urgenti da realizzare per salvaguardare la pubblica incolumità . Il piano deve contenere la quantificazione dei relativi oneri, sulla base delle risorse finanziare già  disponibili o che si renderanno disponibili anche a titolo di cofinanziamento. Il piano è volto a ripristinare la viabilità , le infrastrutture, le opere e i servizi pubblici danneggiati e alla pulizia, alla bonifica e alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati dalla piena, al ripristino della funzionalità  delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica e alla stabilizzazione dei versanti interessati dalle frane, e alla realizzazione di ulteriori azioni e opere di prevenzione e mitigazione dei rischi ancora presenti o determinati dal maltempo e dalle alluvioni. Il piano può prevedere la copertura delle spese sostenute dalle amministrazioni nelle prime fasi dell'emergenza e comunque prima della pubblicazione dell'ordinanza;
'¢ porre in essere ogni azione utile perchè i comuni esposti ad alto rischio idrogeologico e idraulico provvedano, entro la fine dello stato di emergenza, a predisporre la pianificazione d'emergenza e a recepire nella propria pianificazione urbanistica i vincoli previsti dai Piani di bacino stralcio. (art.1)

I contributi per la ripresa delle attività  produttive, i danni alle abitazioni principali e il piano degli interventi sono concessi secondo criteri e modalità  fissati dal Commissario delegato, per il tramite dei comuni interessati. I contributi concessi potranno costituire un'anticipazione su eventuali future provvidenze previste. Nel caso i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con indennizzi di compagnie assicuratrici, i contributi verranno corrisposti solo fino all'eventuale differenza tra l'indennizzo assicurativo e il contributo previsto. (art.1)

Per attuare gli interventi previsti il Commissario delegato - quando non sia possibile utilizzare strutture pubbliche - può affidare la progettazione anche a liberi professionisti. Il Commissario approva i progetti e ricorre, quando necessario, alla conferenza dei servizi, da indire entro sette giorni dalla disponibilità  dei progetti. (art. 2)

17-12-2010