Messaggio 25 gennaio 2011, 18:54

Ordinanza n. 3915: interventi per il maltempo in Provincia

Ordinanza n. 3915: interventi per il maltempo in Provincia di Lucca e Massa Carrara

Piano degli interventi

Il 30 dicembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l'ordinanza n. 3915 che stanzia 2.5 milioni di euro per gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza nelle province di Lucca e Massa '“ Carrara. Il provvedimento prevede diversi contributi sia per i nuclei familiari che per le attività  produttive. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 2011.

Di seguito una sintesi per punti del provvedimento.

Commissario delegato. Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza relativa agli eventi atmosferici che hanno colpito le province di Lucca e Massa - Carrara tra il 31 ottobre e 1° novembre 2010.
Il Commissario delegato, anche avvalendosi di soggetti attuatori, dovrà : accertare i danni, adottare tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni di rischio, mettere in sicurezza le aree colpite dagli eventi calamitosi e assicurare assistenza alla popolazione.
Per questi compiti, il Commissario e i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti locali e amministrazioni statali. (art.1)

Piano degli interventi. Entro quarantacinque giorni dal 10 gennaio 2011 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza), il Commissario delegato predispone un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, con:
'¢ la quantificazione del fabbisogno necessario per coprire le spese sostenute dalle amministrazioni locali nelle fasi di prima emergenza;
'¢ la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza e per le opere necessarie alla messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi calamitosi;
'¢ la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
'¢ la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività  produttive ed economiche;
'¢ la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni mobili e dei beni immobili destinati ad abitazione principale che sono stati gravemente danneggiati;
'¢ l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio dove depositare fanghi e detriti e le modalità  per il loro smaltimento in impianti autorizzati.

Il Commissario è inoltre autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse disponibili, le spese sostenute dagli enti locali per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione. (art.1)

Progetti e procedure. Il Commissario delegato può affidare, dove non è possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, la progettazione degli interventi previsti dall'ordinanza a liberi professionisti e, avvalendosi dei oggetti attuatori, provvede anche all'approvazione dei progetti ricorrendo, se necessario, alla conferenza di servizi. In questo caso la Conferenza deve essere indetta entro sette giorni dalla disponibilità  dei progetti.

I pareri, i visti e i nulla-osta per gli interventi, devono essere rilasciati dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta. Trascorsi sette giorni, i documenti sono considerati acquisiti con esito positivo.
In caso sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, la procedura deve essere conclusa entro 30 giorni dall'attivazione. Trascorsi i 30 giorni viene convocata una conferenza di servizi che deve esprimersi entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. (art.2)

Occupazioni ed espropriazioni. In caso sia necessario ricorrere a occupazioni d'urgenza o espropriazioni di aree per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti da questa ordinanza, il Commissario delegato deve redigere lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli. (art.2)

Rimborsi volontariato. L'ordinanza prevede rimborsi alle organizzazioni di volontariato autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. (art.3)


Contributi

Contributo di autonoma sistemazione. Per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte o sgomberata è previsto un contributo di autonoma sistemazione fino a un massimo di 400 euro mensili e comunque nel limite di 100 euro per ogni componente della famiglia. Per i nuclei familiari composti da una sola unità  il contributo ammonta a un massimo di 200 euro. Se nel nucleo familiare sono presenti persone di età  superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità  almeno del 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di 100 euro al mese per ognuno dei soggetti indicati.

I contributi sono concessi dalla data di sgombero dell'immobile fino al momento del rientro nell'abitazione o in un'altra sistemazione con carattere di stabilità  e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

Nei casi in cui non è possibile l'autonoma sistemazione il Commissario delegato è autorizzato a cercare, con l'aiuto dei Sindaci, una sistemazione alloggiativa alternativa. (art.4)

Contributi per le abitazioni. Per favorire il rientro nelle abitazioni gravemente danneggiate o inagibili sono previsti contributi fino al 75% nel limite massimo di 30mila euro per ogni unità  abitativa conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
Su richiesta dell'interessato e a fronte di un'apposita garanzia, il Commissario può inoltre anticipare fino al 50% del contributo. Le procedure e le modalità  per l'anticipo saranno stabilite tramite successivi provvedimenti.

Per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili o la loro delocalizzazione da aree ad alto rischio idrogeologico, il Commissario delegato può concedere un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità  abitativa.

L'ordinanza prevede anche un contributo per le famiglie che sono state sgomberate. Il contributo, che copre fino all'80% delle spese sostenute per traslochi e depositi effettuati, potrà  essere erogato nel limite di 5mila euro. (art.5)

Contributi per i beni mobili. Il provvedimento disciplina anche i contributi per i danni a beni mobili registrati e non registrati appartenenti a soggetti privati. Il contributo che viene calcolato sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore di listino del bene, coprirà  fino al 75% del danno. (art.5)

Cumulabilità . In caso di indennizzi assicurativi è ammessa la cumulabilità  tra questi e i contributi pubblici, ma non oltre l'importo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati. (art.5)

Contributi per la ripresa economica. Per la ripresa delle attività  commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche il provvedimento prevede:

'¢ un contributo fino al 75% del danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature;
'¢ un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;
'¢ un contributo, quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, per la durata della sospensione dell'attività , che deve essere di almeno sei giorni lavorativi;
'¢ un contributo fino al 75% del danno subito, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore di listino del bene, per un importo non inferiore a 3.5mila euro.

Per importi fino a 25mila euro i danni devono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ; per importi superiori è invece necessaria la perizia giurata redatta da professionisti abilitati o pubblici dipendenti iscritti ai rispettivi ordini o collegi. (art.6)

Il provvedimento fissa anche le deroghe di cui possono avvalersi il Commissario delegato e i soggetti attuatori da lui nominati. (art.7)


Fondi

Fondi. L'ordinanza stanzia 2.5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, di cui 500 mila euro per le famiglie che hanno subito la perdita di uno o più componenti. Per l'utilizzo dei fondi viene autorizzata l'apertura di apposita contabilità  speciale in favore del Commissario delegato.

Il Commissario può inoltre utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, le economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile e le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile, in quest'ultimo caso, fino ad un limite massimo di 6 milioni di euro. (art.8)

Entro 30 giorni a partire dal 10 gennaio 2011, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile il crono programma delle attività  previste, comunicando ogni quattro mesi lo stato di avanzamento dei programmi. (art.9)

25-01-2011
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
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