Libera circolazione apparati radio in ambito dei Paesi CEPT
Ministero delle Comunicazioni
Prot. 0027577 29 sett. 2000 D.G.C.A./DIV 1^/Sez. 6 – NC
A tutti gli Ispettorati Territoriali
del Ministero
LORO SEDI
OGGETTO: DPR 27 gennaio 2000, n. 64 – Libera circolazione degli apparati radio in ambito dei Paesi CEPT
Per corrispondere ai numerosi quesiti posti da talune organizzazioni radioamatoriali riguardanti la corretta interpretazione da dare all’art. 1 del DPR in oggetto indicato si comunica che per effetto dello stesso provvedimento normativo viene meno la disposizione che limita la libera circolazione degli apparati radioelettrici amatoriali a quelli con potenza fino a 10 watt.
Pertanto si è dell’avviso che, nelle more dell’emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di TLC, la circolazione delle stazioni radioamatoriali, in Italia, è esplicabile senza alcuna formalità, nel senso che non necessitano più la preventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del competente Ispettorato territoriale per lo spostamento della stazione radioamatoriale dalla località indicata in licenza a quella dove, temporaneamente, si intende effettuare traffico.
Sarà cura di codesti ispettorati portare a conoscenza dei coesistenti organi di specialità della Polizia di Stato addetta al controllo ed alla tutela dei servizi di TLC la presente disposizione.
Il Direttore Generale
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Prot. 0027577 29 sett. 2000 D.G.C.A./DIV 1^/Sez. 6 – NC
A tutti gli Ispettorati Territoriali
del Ministero
LORO SEDI
OGGETTO: DPR 27 gennaio 2000, n. 64 – Libera circolazione degli apparati radio in ambito dei Paesi CEPT
Per corrispondere ai numerosi quesiti posti da talune organizzazioni radioamatoriali riguardanti la corretta interpretazione da dare all’art. 1 del DPR in oggetto indicato si comunica che per effetto dello stesso provvedimento normativo viene meno la disposizione che limita la libera circolazione degli apparati radioelettrici amatoriali a quelli con potenza fino a 10 watt.
Pertanto si è dell’avviso che, nelle more dell’emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di TLC, la circolazione delle stazioni radioamatoriali, in Italia, è esplicabile senza alcuna formalità, nel senso che non necessitano più la preventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del competente Ispettorato territoriale per lo spostamento della stazione radioamatoriale dalla località indicata in licenza a quella dove, temporaneamente, si intende effettuare traffico.
Sarà cura di codesti ispettorati portare a conoscenza dei coesistenti organi di specialità della Polizia di Stato addetta al controllo ed alla tutela dei servizi di TLC la presente disposizione.
Il Direttore Generale
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