CISAR SAPRI A.R.P.A.C. modifica legge regionale per radioama
Dalle Sezioni: CISAR SAPRI
A.R.P.A.C. Importante modifica alla legge regionale per radioamatori
In Campania, dal 2001 fino ad ieri, in ambito di radiocomunicazione, pendeva una spada di Damocle chiamata Legge Regionale 14/2001, ovvero sia 'TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI'
Nata dalla giusta necessità di salvaguardare la salute pubblica, la normativa nazionale, recepita e adeguata nelle singole Regioni, sui campi elettromagnetici e sui rischi biologici correlati, nell’intento di controllare gli impianti radiotelevisivi e telefonici, ha incluso, o perlomeno, non ha chiaramente escluso i Radioamatori nel considerare, genericamente, tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e quindi “ sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 wattâ€. .
Le conseguenze erano che, per quel che concerne la Campania, un Radioamatore nel rispetto di tale normativa, doveva:
Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, comunicare all’A.R.P.A.C., le caratteristiche tecniche dell’apparato; Sottoporre il proprio impianto a parere preventivo del Comune di appartenenza e presentare istanza di autorizzazione al Presidente della Provincia tramite A.R.P.A.C.; Sottoporre il proprio impianto a test di conformità ai limiti e alle misura di cautela sanitaria, con la precisazione che gli oneri derivanti dell’attività prestata dalla competente struttura dell’A.R.P.A.C. erano a carico del titolare dell’impianto o del legale rappresentante;
Ottemperare all’obbligo di effettuare semestralmente l’autocertificazione rispetto alla concessione e all’inquinamento elettromagnetico.
La parte più “interessante†è quella che riguarda le sanzioni:
“GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)
Omessa comunicazione ai sensi dell’ art. 2, comma 1) e dell’art. 4, comma 3) € 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 € 25000,00
Installazione dell’impianto senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformitÃ
della stessa € 25000,00
Spostamento dell’impianto in altro sito senza l’autorizzazione di cui all’art. 3 € 25000,00
Modifiche dell’impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa
vigente senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformità della stessa € 25000,00.
Da oggi in Campania la legge prevede in aggiunta all’Art. 1:
1. “Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore. di cui al
Lgs. n.259 del l°agosto 2003 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche’, se
operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore.
2. I titolari delle stazioni di radioamatore di cui sopra comunicano, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, il luogo e l’indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata.
Niente di più di una semplice comunicazione, similare a quella che già si fa al Ministero.
Appena la legge sara pubblicata sul BURC ve ne invierò copia
E' doveroso infine citare i nomi delle persone che si sono spese economicamente e politicamente al di fuori di qualunque colore associativo e con il solo spirito di migliorare una realta penosa in cui i radioamtori campani erano costretti a vivere insomma semplice HAM SPIRIT. Le persone in questione sono Giuseppe PACIFICO IK8WCQ Presidente ARI SALERNO, Autilia LENZA IZ8FFQ Segretario ARI SALERNO ed Michelangela IZ8TPW.
Il Segretario Giuseppe IZ8TFA
CISAR Sezione "SAPRI"
https://sites.google.com/site/cisarsapri/
A.R.P.A.C. Importante modifica alla legge regionale per radioamatori
In Campania, dal 2001 fino ad ieri, in ambito di radiocomunicazione, pendeva una spada di Damocle chiamata Legge Regionale 14/2001, ovvero sia 'TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI'
Nata dalla giusta necessità di salvaguardare la salute pubblica, la normativa nazionale, recepita e adeguata nelle singole Regioni, sui campi elettromagnetici e sui rischi biologici correlati, nell’intento di controllare gli impianti radiotelevisivi e telefonici, ha incluso, o perlomeno, non ha chiaramente escluso i Radioamatori nel considerare, genericamente, tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e quindi “ sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 wattâ€. .
Le conseguenze erano che, per quel che concerne la Campania, un Radioamatore nel rispetto di tale normativa, doveva:
Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, comunicare all’A.R.P.A.C., le caratteristiche tecniche dell’apparato; Sottoporre il proprio impianto a parere preventivo del Comune di appartenenza e presentare istanza di autorizzazione al Presidente della Provincia tramite A.R.P.A.C.; Sottoporre il proprio impianto a test di conformità ai limiti e alle misura di cautela sanitaria, con la precisazione che gli oneri derivanti dell’attività prestata dalla competente struttura dell’A.R.P.A.C. erano a carico del titolare dell’impianto o del legale rappresentante;
Ottemperare all’obbligo di effettuare semestralmente l’autocertificazione rispetto alla concessione e all’inquinamento elettromagnetico.
La parte più “interessante†è quella che riguarda le sanzioni:
“GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)
Omessa comunicazione ai sensi dell’ art. 2, comma 1) e dell’art. 4, comma 3) € 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 € 25000,00
Installazione dell’impianto senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformitÃ
della stessa € 25000,00
Spostamento dell’impianto in altro sito senza l’autorizzazione di cui all’art. 3 € 25000,00
Modifiche dell’impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa
vigente senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformità della stessa € 25000,00.
Da oggi in Campania la legge prevede in aggiunta all’Art. 1:
1. “Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore. di cui al
Lgs. n.259 del l°agosto 2003 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche’, se
operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore.
2. I titolari delle stazioni di radioamatore di cui sopra comunicano, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, il luogo e l’indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata.
Niente di più di una semplice comunicazione, similare a quella che già si fa al Ministero.
Appena la legge sara pubblicata sul BURC ve ne invierò copia
E' doveroso infine citare i nomi delle persone che si sono spese economicamente e politicamente al di fuori di qualunque colore associativo e con il solo spirito di migliorare una realta penosa in cui i radioamtori campani erano costretti a vivere insomma semplice HAM SPIRIT. Le persone in questione sono Giuseppe PACIFICO IK8WCQ Presidente ARI SALERNO, Autilia LENZA IZ8FFQ Segretario ARI SALERNO ed Michelangela IZ8TPW.
Il Segretario Giuseppe IZ8TFA
CISAR Sezione "SAPRI"
https://sites.google.com/site/cisarsapri/