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LEGGE REGIONALE DELLA LIGURIA

MessaggioInviato: 14 febbraio 2013, 18:45
da IK0ZCW
Riporto il testo dell’art. 3 (Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 16/2008) della legge regionale n. 3, del 4 febbraio 2013, pubblicato, in data 6 febbraio 2013, nel BURL (Bollettino Ufficiale Regione Liguria… !)
3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:“m bis) la realizzazione di impianti di teleradiocomunicazioni per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dalla vigente normativa nazionale nonché per il Ministero degli Interni, le Forze Armate, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, gli Enti di pubblica assistenza e di emergenza sanitaria;”.
Parecchi amici mi hanno chiesto di sintetizzare quanto accaduto, per evitarsi la lettura totale delle norme che sono sicuramente di difficile "digestione", anche se integrate nella precedente legge. HI!.
La legge regionale del 6 Giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) all'art. 21, comma 2, prevedeva che fossero soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell’attività (DIA), da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, gli interventi relativi ad infrastrutture per impianti di
teleradiocomunicazione di cui all’articolo 27, comma 9.
Nella stessa legge l'art. 27 (Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione), al comma 9, prevedeva che i radioamatori, in regola con la normativa (del 1966!), fossero tenuti ad effettuare la comunicazione al Comune nonché a comunicare all’ARPAL, almeno trenta giorni prima dell’installazione, i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione).
La legge regionale n. 9, del 5 aprile 2012, aveva abrogato l'art. 21 e la legge n.10, del 5 aprile 2012 aveva stravolto questa normativa imponendo una procedura costosa ed inattuabile, in quanto i radioamatori (persone fisiche) non potevano rivolgersi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che é
dedicato alle imprese. Ogni commento é superfluo!
Ora, in soli nove mesi, la legge regionale ultima ha ripristinato quasi le condizioni precedenti del 2008, inserendo i radioamatori nell'art. 21 bis, che però prevede una SCIA e non la semplice comunicazione del precedente art. 21 (DIA).
Grazie Regione ufficio "Settore Coordinamento legislativo e Processi di semplificazione"!
Riassumendo, per la comunicazione imposta dalla legge regionale, fatta salvaogni altra comunicazione di altro tipo se richiesta, questi sono i casi ricorrenti:
- Vecchi impianti: non cambia nulla - nessuna comunicazione, se già fatta.
- Variazione di vecchi impianti: se é manutenzione non cambia nulla - nessuna comunicazione, se già effettuata.
- Nuovi impianti: deve essere fatta la SCIA.
- Cambio di ubicazione dell'impianto: deve essere fatta la SCIA.
La comunicazione in questione deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 19 della legge 241/90, quindi una semplice dichiarazione dell'interessato integrata dalla fotocopia di un documento in corso di validità, trasmessa via posta raccomandata.
La comunicazione deve autocertificare i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione):
- la localizzazione - é ovviamente l'indirizzo dove é ubicato l'impianto
- la frequenza - può genericamente essere indicata richiamando "le bande in uso ai radioamatori"
- la potenza irradiata… - dovrebbe essere quella irradiata e non quella al connettore d'antenna… per opportunità proporrei di indicare genericamente "che la stazione impiega una potenza consentita ai
radioamatori", semmai chiederanno precisazioni !
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Al momento non ci sono moduli predisposti sul web dell'ARPAL !
… 73 de i1mmn