Legge n. 46/1990
7 Maggio 1994
Ministero dell’Industria Roma del Commercio e dell’Artigianato
Ufficio Legislativo
All’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni Direzione Centrale Servizi Radioelettrici
Viale Europa, 175
00144 Roma EUR
Prot. n. 173592 QU 14
OGGETTO: Legge n. 46/1990 – Quesito posto dalla Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Codesta Amministrazione, su sollecitazione dell’A.RA.C., Associazione Radioamatori Computeristi, con nota DCSR/6/6/CAS 4.94 017498, pone un quesito circa la applicabilita' della disciplina di cui alla legge n.
46/1990 alla installazione degli impianti di stazione di radioamatore.
Il problema si pone, in particolare, in relazione all’art. 1, lettere a) e b), della legge, che contemplano gli impianti elettrici e gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
A giudizio dello scrivente, peraltro, l’esenzione delle attivita’ radioamatoriali potrebbe trovare giustificazione sia nel carattere di "sperimentazione" riconosciuto dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra,l979) reso esecutivo con D.P.R. 27.7.1981, n. 740, sia nella esaustiva disciplina "speciale" della materia che prevede,tra l’altro, la possibilita’ per l’Amministrazione postale di dettare prescrizioni tecniche (art. 9 D.P.R. 5.8.1996 n. 1214) e di procedere ad ispezioni delle stazioni radio (art. 16 citato D.P.R. n. 1214).
Gli interessati devono essere altresi’ in possesso di apposita concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (art. 330 D.P.R. 29.3.73 n. 156) che puo’ essere rilasciata solo a chi abbia conseguito apposito titolo di abilitazione (patente di radioamatore) a seguito di esame vertente su discipline tecniche e regolamentari, ivi inclusi elettrologia ed elettrotecnica, effetti fisiologici della corrente elettrica e norme di protezione.
Resta peraltro salva la necessita’ di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l’altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto
l’edificio contro i fulmini.
Ministero dell’Industria Roma del Commercio e dell’Artigianato
Ufficio Legislativo
All’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni Direzione Centrale Servizi Radioelettrici
Viale Europa, 175
00144 Roma EUR
Prot. n. 173592 QU 14
OGGETTO: Legge n. 46/1990 – Quesito posto dalla Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Codesta Amministrazione, su sollecitazione dell’A.RA.C., Associazione Radioamatori Computeristi, con nota DCSR/6/6/CAS 4.94 017498, pone un quesito circa la applicabilita' della disciplina di cui alla legge n.
46/1990 alla installazione degli impianti di stazione di radioamatore.
Il problema si pone, in particolare, in relazione all’art. 1, lettere a) e b), della legge, che contemplano gli impianti elettrici e gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
A giudizio dello scrivente, peraltro, l’esenzione delle attivita’ radioamatoriali potrebbe trovare giustificazione sia nel carattere di "sperimentazione" riconosciuto dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra,l979) reso esecutivo con D.P.R. 27.7.1981, n. 740, sia nella esaustiva disciplina "speciale" della materia che prevede,tra l’altro, la possibilita’ per l’Amministrazione postale di dettare prescrizioni tecniche (art. 9 D.P.R. 5.8.1996 n. 1214) e di procedere ad ispezioni delle stazioni radio (art. 16 citato D.P.R. n. 1214).
Gli interessati devono essere altresi’ in possesso di apposita concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (art. 330 D.P.R. 29.3.73 n. 156) che puo’ essere rilasciata solo a chi abbia conseguito apposito titolo di abilitazione (patente di radioamatore) a seguito di esame vertente su discipline tecniche e regolamentari, ivi inclusi elettrologia ed elettrotecnica, effetti fisiologici della corrente elettrica e norme di protezione.
Resta peraltro salva la necessita’ di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l’altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto
l’edificio contro i fulmini.