Mancata istallazione antenne: risarcimenti
Inviato: 23 novembre 2015, 11:01
ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D’INSTALLAZIONE D’AEREO ESTERNO
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.
Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11. L’art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l’uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche – secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all’installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi, salva la loro facoltà di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d’innovazione, ancorché ciò importi la rimozione dell’antenna stessa senza obbligo d’indennità – si applica per analogia alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. -Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I,245 (nota). L’art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l’uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmittenti da amatori, configura a favore del titolare dell’utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.
Tale diritto risulta però condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell’art. 78 del r.d. 28 dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danni alla proprietà medesima.
Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II,348 (s.m.). Il diritto riconosciuto dall’art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall’art. 232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o dell’inquilino e la conseguente imposizione di una servitù coattiva a danno del condominio e’ esteso, in via analogica, all’ipotesi di impianti o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I,2,212 (nota).
La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore-proprietario a ricollocare nella sua sede l’antenna televisiva da questi rimossa per l’esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.
La Direzione Compartimentale P.T competenti per territtorio dovrebbero consegnare insieme alla licenza definitiva una lettera che ha per oggetto il termine "ANTENNE", se non vi é stata recapitata é un vostro diritto richiederla. Voi potete installare le antenne senza chiedere niente a nessuno.
Se comunque vi viene impedita l’installazione della antenna per
"IL SERVIZIO PER CUI SIETE ABILITATI"
vi consiglio di rivolgervi ad un legale perché venga interessata la competente magistratura, che tra l’altro potrà confermare solo la validità delle norme in vigore e semmai potrà esaminare la questione solo dal punto di vista tecnico relativo alla sicurezza della installazione, con eventuale richiesta al condominio, al proprietario o comunque agli opponenti, di
RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO
Eventualmente ci si può rivolgere al Tribunale di competenza con un ricorso ex art.700 c.p.c.
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.
Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11. L’art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l’uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche – secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all’installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi, salva la loro facoltà di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d’innovazione, ancorché ciò importi la rimozione dell’antenna stessa senza obbligo d’indennità – si applica per analogia alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. -Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I,245 (nota). L’art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l’uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmittenti da amatori, configura a favore del titolare dell’utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.
Tale diritto risulta però condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell’art. 78 del r.d. 28 dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne’ arrecare danni alla proprietà medesima.
Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II,348 (s.m.). Il diritto riconosciuto dall’art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall’art. 232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o dell’inquilino e la conseguente imposizione di una servitù coattiva a danno del condominio e’ esteso, in via analogica, all’ipotesi di impianti o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I,2,212 (nota).
La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore-proprietario a ricollocare nella sua sede l’antenna televisiva da questi rimossa per l’esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.
La Direzione Compartimentale P.T competenti per territtorio dovrebbero consegnare insieme alla licenza definitiva una lettera che ha per oggetto il termine "ANTENNE", se non vi é stata recapitata é un vostro diritto richiederla. Voi potete installare le antenne senza chiedere niente a nessuno.
Se comunque vi viene impedita l’installazione della antenna per
"IL SERVIZIO PER CUI SIETE ABILITATI"
vi consiglio di rivolgervi ad un legale perché venga interessata la competente magistratura, che tra l’altro potrà confermare solo la validità delle norme in vigore e semmai potrà esaminare la questione solo dal punto di vista tecnico relativo alla sicurezza della installazione, con eventuale richiesta al condominio, al proprietario o comunque agli opponenti, di
RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO
Eventualmente ci si può rivolgere al Tribunale di competenza con un ricorso ex art.700 c.p.c.