Messaggio 14 aprile 2016, 8:35

Leggi sul diritto d'antenna

IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO

Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 artt. 78, 79 part. 3;
- Legge 6.5.1940 n.554 artt. 1,2,3,11, e art.179 R.D. 29.2.1936 n.645;
- Regio Decreto 11.12.1941 n.1555;
- Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 artt. 1 e 2 ultimo comma;
- Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione
straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Radiocorriere n.11-14 del 20
Marzo 1954;
- Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005;
- Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397, (Ed
altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n.113;
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto
2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. (Suppl. Ordinario n. 150)
Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76, In sede di regolamento
preventivo di giurisdizione la questione di legittimita' costituzionale di una norma sostanziale o
processuale e' ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale si rifletta sulla determinazione della giuridizione, e cioe' conduca alla modificazione
della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art.1 della l.6
maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e
che, per analogia, puo' essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al
funzionamento di apparati radio-riceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari
di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprieta', di
aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e
trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore
del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale
diritto e' condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talche' le istallazioni devono essere
eseguite in conformita' delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non
mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del
diritto di impianto che tali istallazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso della
proprieta' secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprieta' medesima.
Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto
all'istallazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, e'
tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa
previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi al giudice
ordinario………..
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
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