Uso dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Segnalo all'attenzione di chi usa il ricetrans. in auto che l'art.4 del DL 3.8.07 n.117, convertito in legge il 2.10.07, e pubblicato sulla GU del 3.10.07 n.230 ha modificato il comma 3 dell'art.173 del D.legsl.n.285 del 1992.
Si tratta dell'art.173 del Codice della Strada che ora recita così: "1)omissis...2)E' vietato al conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore,fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate,e dei corpi di cui all'art.138 comma 11,e di Polizia,nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade
delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (purchè il conducente abbia adeguata capacità  uditiva ad entrambe le orecchie) che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani..3)omissis ; 3bis )
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma due è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio"
All'occhio !!! 73 de IW1PAK
Si tratta dell'art.173 del Codice della Strada che ora recita così: "1)omissis...2)E' vietato al conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore,fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate,e dei corpi di cui all'art.138 comma 11,e di Polizia,nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade
delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (purchè il conducente abbia adeguata capacità  uditiva ad entrambe le orecchie) che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani..3)omissis ; 3bis )
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma due è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio"
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