LETTERA APERTA AL MINISTRO ON. GIANCARLO GIORGETTI, AL DIRET
Inviato: 26 maggio 2022, 18:34
LETTERA APERTA AL MINISTRO ON. GIANCARLO GIORGETTI, AL DIRETTORE GENERALE DELLA DGSCERP E AL DIRETTORE DELLA DGAT.
IN DATA 26/05/2022 LE ASSOCIAZIONI:
773 RADIO GROUP - AFFILIATA A EURAO
C.I.S.A.R. - AFFILIATA A EURAO
ONDA TELEMATICA
RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIO EMERGENZA
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI E COMPUTERISTI
AFFILIATE A EURAO
Gruppo Rete ItalyNET
Hanno inviato la seguente lettera aperta all'ON. MINISTRO DEL MISE GIANCARLO GIORGETTI, al DIRETTORE GENERALE della DGSCERP e al DIRETTORE della DGAT:
Vogliamo portare a conoscenza dell’On. Ministro Giorgetti, del direttore generale della DGSCERP e di tutti i destinatari di questa lettera, di alcuni episodi che riteniamo discriminanti e lesivi per le attività radioamatoriali regolarmente autorizzate.
PREMESSO CHE
- L’art.134 del Codice delle Comunicazioni, definisce l’attività di radioamatore come un servizio svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radio-elettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
- L’allegato 26 all’articolo 12 comma 4, recita: È consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore. (riconoscendo di fatto l’utilità anche in emergenza del servizio di radioamatore)
- L’allegato 26 all’art. 9 comma , recita: L’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all’art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
- L’art. 141 del Codice delle Comunicazione recita: L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134. (confermando che il radioamatore è utile anche in caso di emergenza, quindi se passasse la modifica all’allegato 25, e se si confermasse la circolare del 16 maggio 2022, non solo saremmo costretti a pagare per mettere a disposizione gratuita i nostri impianti ma dovremmo anche spegnerli (oltre 400 impianti sottratti alla pubblica utilità) perché messi fuori legge da una circolare).
- Abbiamo contattato il dott. Paolo D’Alesio, pregandolo di intervenire prima di portare alla firma l’allegato 25 tramite lettera firmata da varie organizzazioni con risposta dalla DGAT con protocollo PEC nr: 39242 - del 17/03/2022 - AOO_AT - AOO_Attività territoriali Chiarimenti sulle modifiche all'allegato n.25 al d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ma lo stesso oltre ad aver chiamato ad un solo unico tavolo da noi sollecitato, solo le associazioni CISAR e ARI e nessun rappresentante delle altre scriventi che si erano organizzate in merito, promettendo anche di organizzare più tavoli decisionali prima di andare avanti, ha preferito portate alla firma del Ministro la grave modifica dell’allegato 25 che ulteriormente lede i diritti dei radioamatori italiani tutti.
- E’ attiva una petizione, on-line (https://chng.it/ydSGnBqh al 26/05/2022, da oltre 1.170 radioamatori, contro i provvedimenti di seguito elencati.
- Nel marzo del 2021, il MISE ha modificato l’allegato 26 del Codice delle Comunicazioni, senza interpellare tutte le associazioni radioamatoriali, riconosciute e non (In Italia non esistono soltanto ARI e CISAR).
- La DGSCERP del MISE ha portato alla firma dell’Onorevole Ministro Giorgetti, il 26 aprile 2022, un provvedimento, (pare respinto per un difetto di forma), per la modifica dell’allegato 25, che prevederebbe, fra le altre modifiche, l’inserimento di un contributo annuale sulle licenze di ponti ripetitori amatoriali (già gravati da oneri di energia, apparecchiature, etc. a carico di chi li installa e messi a disposizione in forma gratuita per tutta la comunità); contributo che andrebbe in contrasto con la natura di sperimentazione sulla quale si basa il servizio radioamatoriale, utile anche durante le emergenze in ausilio alla popolazione, alle prefetture e alla Protezione Civile e che di fatto verrebbe equiparato ad un utilizzo commerciale delle frequenze.
- La DGSCERP del MISE ha emesso una circolare il 16/05/2022 che dal 1° giugno 2022, mette di fatto, fuori legge la maggior parte de ponti ripetitori radioamatoriali italiani regolarmente autorizzati dallo stesso MISE, quando, fino ai primi di maggio 2022, prima la DGSCERP, poi gli ispettorati territoriali del MISE (dopo oltre 6 anni di inattività - infatti molti ripetitori hanno lavorato in regime di SCIA senza disturbare nessuno), hanno rilasciato regolare autorizzazione generale e nominativo – approvando le relative schede tecniche - anche per tutti quei ripetitori che operano in ricezione sulla banda dei 435 MHz, non tenendo presente per primi la modifica dell’articolo 9 dell’allegato 26.
- L’Ari, non rappresenta tutti i radioamatori italiani.
- La IARU, non è l’unica associazione internazionale affiliata ITU e non rappresenta tutti i radioamatori ma soltanto quelli che appartengono ad associazioni che aderiscono alla sua organizzazione e da lei riconosciute, in Italia soltanto ARI.
- A parere delle scriventi, il MISE, prima di effettuare modifiche al servizio di radioamatore, avrebbe dovuto convocare i rappresentanti di tutte le associazioni italiane legalmente riconosciute e non, per evitare discriminazioni di sorta.
- A livello internazionale esiste anche EURAO, altra associazione affiliata ITU che di fatto non riconosce, se non in SPAGNA - perché voluto dalle associazioni locali di quella nazione - il BAND PLAN IARU.
- IARU nella regione 1, della quale fa parte anche l’Italia, indica frequenze che nella nostra nazione non sono destinate all’uso radioamatoriale come da attuale PNRF.
- all’art. 104 lettera C punto 1, del Codice delle Comunicazioni, si evidenzia il fatto che le frequenze ad uso collettivo, come quelle radioamatoriali, non possono essere protette da disturbi di utenti delle stesse bande.
EVIDENZIAMO CHE:
- Non siamo d’accordo sull’eliminazione del contributo annuale dei 5 euro, in quanto questo provvedimento snaturerebbe il servizio radioamatoriale portandolo al pari di quello privato.
- Nella redazione della modifica dell’allegato 26 (avvenuta senza interpellare le associazioni radioamatoriali, cosa che avrebbe evitato i problemi riscontrati), ci siano degli evidenti errori, Infatti, l’articolo 9 recita: Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) (Riferendosi come poi palesatosi sulla circolare al BAND PLAN IARU, riconosciuto appunto da IARU ma non da EURAO) Quando anche EURAO, emetterà un suo BAND PLAN, a quale deve affidarsi in Italia un radioamatore? Riteniamo inoltre che questo ultimo paragrafo dell’articolo 9, sia in netto contrasto con le premesse di cui sopra ed in particolare per il fatto che come detto, IARU ed EURAO – organismi radioamatoriali affiliati ITU - la pensano in modo differente sul BAND PLAN, infatti IARU che ha emesso questo regolamento e ne consiglia l’utilizzo, ovviamente lo riconosce, mentre EURAO non lo riconosce e lascia la libertà ai suoi affiliati di applicarlo o meno.
- Sia l’articolo 9 dell’allegato 26, sia la circolare del 16/05/2022 (che oltre che a discriminare e ledere le libertà di tutti quei radioamatori - che in Italia rappresentano la maggioranza - non aderenti a IARU e ARI, presenta anche diversi refusi – cosa che non dovrebbe esistere su un atto pubblico che andrebbe letto e riletto prima di essere emesso), firmata dal sig. Direttore Generale del DGSCERP, Egr. dott. Francesco Soro, siano in contrasto con l’art. 104 lettera c punto 1, del Codice delle Comunicazioni, dove si evidenzia il fatto che le frequenze ad uso collettivo, come quelle radioamatoriali, non possono essere protette da disturbi di utenti delle stesse bande. Come può, quindi, l’allegato 26 obbligare l’utilizzo di un BAND PLAN (realizzato da un gruppo di associazioni) che in teoria “protegge” le bande di frequenza assegnate ai radioamatori dettandone in dettaglio l’utilizzo in base ai servizi?
- In particolare, la circolare emessa dalla DGSCERP, recita: la canalizzazione protegge le porzioni di banda assegnate, in via esclusiva, al servizio di radioamatore via satellite (435‐438 MHz).
Assegnate da chi? Visto che l’attuale PNRF, Assegna e non in via esclusiva, per questo servizio, la banda 436-438 mentre la banda 435-436 è assegnata sia per il servizio di radioamatore, sia per il servizio di radioamatore via satellite?
Inoltre, facciamo presente che il BAND PLAN IARU, assegna ai radioamatori la porzione di banda 438-440 anche per uscita ripetitori (digitali e non), permettendo un shift a 7,6 MHz. Il Mise ha intenzione di assegnarci questa porzione di frequenze? Perché se è così, possiamo parlarne…
Nella circolare è anche riportato quanto segue: Peraltro, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo degli ispettorati territoriali sulle autorizzazioni generali in corso di validità, si terranno nella debita considerazione gli eventuali oneri di adeguamento tecnico delle stazioni ripetitrici, in conformità alla presente circolare, a carico dei radioamatori interessati. Poiché il PNRF è in corso di aggiornamento, saranno forniti successivi aggiornamenti operativi in presenza di eventuali variazioni sostanziali alle attribuzioni di frequenza delle bande di frequenza assegnate, sia in statuto primario sia in statuto secondario, al servizio di radioamatore.
Cosa significa? Il MISE ci paga il costo di adeguamento impianti o dobbiamo aspettarci ulteriori sorprese?
COSA CHIEDIAMO
Per i motivi di cui sopra, chiediamo al Sig. Ministro del MISE, ON. Giancarlo Giorgetti, la cortesia di non firmare alcuna modifica, prima che tutte le associazioni vengano chiamate a decidere insieme al MISE, di intervenire sull’operato dei suoi dirigenti, di invitare a far modificare questi atti lesivi e discriminanti per le libere attività di tutti i radioamatori non aderenti a IARU e ARI e che fino ad oggi, nel pieno rispetto del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, si sono autoregolamentati senza arrecare disturbo a nessuno.
Chiediamo altresì, al Direttore Generale della DGSCERP del MISE, Egr. Dott. Francesco Soro, di fermare ogni modifica all’allegato 25, di rivedere l’allegato 26 all’articolo 9 e di far convocare i rappresentati di tutte le associazioni scriventi (e non soltanto ARI e CISAR) nei futuri tavoli tecnici al fine di evitare ulteriori e imbarazzanti provvedimenti emessi dai suoi uffici.
Facciamo anche presente che nel caso in cui questi provvedimenti non vengano fermati e modificati al più presto, ricorreremo – per tutelare i nostri diritti - alle istituzioni competenti e qualora necessario, anche alla Corte Europea in virtù del principio di primauté del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale.
IN DATA 26/05/2022 LE ASSOCIAZIONI:
773 RADIO GROUP - AFFILIATA A EURAO
C.I.S.A.R. - AFFILIATA A EURAO
ONDA TELEMATICA
RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIO EMERGENZA
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI E COMPUTERISTI
AFFILIATE A EURAO
Gruppo Rete ItalyNET
Hanno inviato la seguente lettera aperta all'ON. MINISTRO DEL MISE GIANCARLO GIORGETTI, al DIRETTORE GENERALE della DGSCERP e al DIRETTORE della DGAT:
Vogliamo portare a conoscenza dell’On. Ministro Giorgetti, del direttore generale della DGSCERP e di tutti i destinatari di questa lettera, di alcuni episodi che riteniamo discriminanti e lesivi per le attività radioamatoriali regolarmente autorizzate.
PREMESSO CHE
- L’art.134 del Codice delle Comunicazioni, definisce l’attività di radioamatore come un servizio svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radio-elettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
- L’allegato 26 all’articolo 12 comma 4, recita: È consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore. (riconoscendo di fatto l’utilità anche in emergenza del servizio di radioamatore)
- L’allegato 26 all’art. 9 comma , recita: L’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all’art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all’ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l’autorizzazione generale di cui all’art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell’autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
- L’art. 141 del Codice delle Comunicazione recita: L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134. (confermando che il radioamatore è utile anche in caso di emergenza, quindi se passasse la modifica all’allegato 25, e se si confermasse la circolare del 16 maggio 2022, non solo saremmo costretti a pagare per mettere a disposizione gratuita i nostri impianti ma dovremmo anche spegnerli (oltre 400 impianti sottratti alla pubblica utilità) perché messi fuori legge da una circolare).
- Abbiamo contattato il dott. Paolo D’Alesio, pregandolo di intervenire prima di portare alla firma l’allegato 25 tramite lettera firmata da varie organizzazioni con risposta dalla DGAT con protocollo PEC nr: 39242 - del 17/03/2022 - AOO_AT - AOO_Attività territoriali Chiarimenti sulle modifiche all'allegato n.25 al d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ma lo stesso oltre ad aver chiamato ad un solo unico tavolo da noi sollecitato, solo le associazioni CISAR e ARI e nessun rappresentante delle altre scriventi che si erano organizzate in merito, promettendo anche di organizzare più tavoli decisionali prima di andare avanti, ha preferito portate alla firma del Ministro la grave modifica dell’allegato 25 che ulteriormente lede i diritti dei radioamatori italiani tutti.
- E’ attiva una petizione, on-line (https://chng.it/ydSGnBqh al 26/05/2022, da oltre 1.170 radioamatori, contro i provvedimenti di seguito elencati.
- Nel marzo del 2021, il MISE ha modificato l’allegato 26 del Codice delle Comunicazioni, senza interpellare tutte le associazioni radioamatoriali, riconosciute e non (In Italia non esistono soltanto ARI e CISAR).
- La DGSCERP del MISE ha portato alla firma dell’Onorevole Ministro Giorgetti, il 26 aprile 2022, un provvedimento, (pare respinto per un difetto di forma), per la modifica dell’allegato 25, che prevederebbe, fra le altre modifiche, l’inserimento di un contributo annuale sulle licenze di ponti ripetitori amatoriali (già gravati da oneri di energia, apparecchiature, etc. a carico di chi li installa e messi a disposizione in forma gratuita per tutta la comunità); contributo che andrebbe in contrasto con la natura di sperimentazione sulla quale si basa il servizio radioamatoriale, utile anche durante le emergenze in ausilio alla popolazione, alle prefetture e alla Protezione Civile e che di fatto verrebbe equiparato ad un utilizzo commerciale delle frequenze.
- La DGSCERP del MISE ha emesso una circolare il 16/05/2022 che dal 1° giugno 2022, mette di fatto, fuori legge la maggior parte de ponti ripetitori radioamatoriali italiani regolarmente autorizzati dallo stesso MISE, quando, fino ai primi di maggio 2022, prima la DGSCERP, poi gli ispettorati territoriali del MISE (dopo oltre 6 anni di inattività - infatti molti ripetitori hanno lavorato in regime di SCIA senza disturbare nessuno), hanno rilasciato regolare autorizzazione generale e nominativo – approvando le relative schede tecniche - anche per tutti quei ripetitori che operano in ricezione sulla banda dei 435 MHz, non tenendo presente per primi la modifica dell’articolo 9 dell’allegato 26.
- L’Ari, non rappresenta tutti i radioamatori italiani.
- La IARU, non è l’unica associazione internazionale affiliata ITU e non rappresenta tutti i radioamatori ma soltanto quelli che appartengono ad associazioni che aderiscono alla sua organizzazione e da lei riconosciute, in Italia soltanto ARI.
- A parere delle scriventi, il MISE, prima di effettuare modifiche al servizio di radioamatore, avrebbe dovuto convocare i rappresentanti di tutte le associazioni italiane legalmente riconosciute e non, per evitare discriminazioni di sorta.
- A livello internazionale esiste anche EURAO, altra associazione affiliata ITU che di fatto non riconosce, se non in SPAGNA - perché voluto dalle associazioni locali di quella nazione - il BAND PLAN IARU.
- IARU nella regione 1, della quale fa parte anche l’Italia, indica frequenze che nella nostra nazione non sono destinate all’uso radioamatoriale come da attuale PNRF.
- all’art. 104 lettera C punto 1, del Codice delle Comunicazioni, si evidenzia il fatto che le frequenze ad uso collettivo, come quelle radioamatoriali, non possono essere protette da disturbi di utenti delle stesse bande.
EVIDENZIAMO CHE:
- Non siamo d’accordo sull’eliminazione del contributo annuale dei 5 euro, in quanto questo provvedimento snaturerebbe il servizio radioamatoriale portandolo al pari di quello privato.
- Nella redazione della modifica dell’allegato 26 (avvenuta senza interpellare le associazioni radioamatoriali, cosa che avrebbe evitato i problemi riscontrati), ci siano degli evidenti errori, Infatti, l’articolo 9 recita: Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) (Riferendosi come poi palesatosi sulla circolare al BAND PLAN IARU, riconosciuto appunto da IARU ma non da EURAO) Quando anche EURAO, emetterà un suo BAND PLAN, a quale deve affidarsi in Italia un radioamatore? Riteniamo inoltre che questo ultimo paragrafo dell’articolo 9, sia in netto contrasto con le premesse di cui sopra ed in particolare per il fatto che come detto, IARU ed EURAO – organismi radioamatoriali affiliati ITU - la pensano in modo differente sul BAND PLAN, infatti IARU che ha emesso questo regolamento e ne consiglia l’utilizzo, ovviamente lo riconosce, mentre EURAO non lo riconosce e lascia la libertà ai suoi affiliati di applicarlo o meno.
- Sia l’articolo 9 dell’allegato 26, sia la circolare del 16/05/2022 (che oltre che a discriminare e ledere le libertà di tutti quei radioamatori - che in Italia rappresentano la maggioranza - non aderenti a IARU e ARI, presenta anche diversi refusi – cosa che non dovrebbe esistere su un atto pubblico che andrebbe letto e riletto prima di essere emesso), firmata dal sig. Direttore Generale del DGSCERP, Egr. dott. Francesco Soro, siano in contrasto con l’art. 104 lettera c punto 1, del Codice delle Comunicazioni, dove si evidenzia il fatto che le frequenze ad uso collettivo, come quelle radioamatoriali, non possono essere protette da disturbi di utenti delle stesse bande. Come può, quindi, l’allegato 26 obbligare l’utilizzo di un BAND PLAN (realizzato da un gruppo di associazioni) che in teoria “protegge” le bande di frequenza assegnate ai radioamatori dettandone in dettaglio l’utilizzo in base ai servizi?
- In particolare, la circolare emessa dalla DGSCERP, recita: la canalizzazione protegge le porzioni di banda assegnate, in via esclusiva, al servizio di radioamatore via satellite (435‐438 MHz).
Assegnate da chi? Visto che l’attuale PNRF, Assegna e non in via esclusiva, per questo servizio, la banda 436-438 mentre la banda 435-436 è assegnata sia per il servizio di radioamatore, sia per il servizio di radioamatore via satellite?
Inoltre, facciamo presente che il BAND PLAN IARU, assegna ai radioamatori la porzione di banda 438-440 anche per uscita ripetitori (digitali e non), permettendo un shift a 7,6 MHz. Il Mise ha intenzione di assegnarci questa porzione di frequenze? Perché se è così, possiamo parlarne…
Nella circolare è anche riportato quanto segue: Peraltro, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo degli ispettorati territoriali sulle autorizzazioni generali in corso di validità, si terranno nella debita considerazione gli eventuali oneri di adeguamento tecnico delle stazioni ripetitrici, in conformità alla presente circolare, a carico dei radioamatori interessati. Poiché il PNRF è in corso di aggiornamento, saranno forniti successivi aggiornamenti operativi in presenza di eventuali variazioni sostanziali alle attribuzioni di frequenza delle bande di frequenza assegnate, sia in statuto primario sia in statuto secondario, al servizio di radioamatore.
Cosa significa? Il MISE ci paga il costo di adeguamento impianti o dobbiamo aspettarci ulteriori sorprese?
COSA CHIEDIAMO
Per i motivi di cui sopra, chiediamo al Sig. Ministro del MISE, ON. Giancarlo Giorgetti, la cortesia di non firmare alcuna modifica, prima che tutte le associazioni vengano chiamate a decidere insieme al MISE, di intervenire sull’operato dei suoi dirigenti, di invitare a far modificare questi atti lesivi e discriminanti per le libere attività di tutti i radioamatori non aderenti a IARU e ARI e che fino ad oggi, nel pieno rispetto del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, si sono autoregolamentati senza arrecare disturbo a nessuno.
Chiediamo altresì, al Direttore Generale della DGSCERP del MISE, Egr. Dott. Francesco Soro, di fermare ogni modifica all’allegato 25, di rivedere l’allegato 26 all’articolo 9 e di far convocare i rappresentati di tutte le associazioni scriventi (e non soltanto ARI e CISAR) nei futuri tavoli tecnici al fine di evitare ulteriori e imbarazzanti provvedimenti emessi dai suoi uffici.
Facciamo anche presente che nel caso in cui questi provvedimenti non vengano fermati e modificati al più presto, ricorreremo – per tutelare i nostri diritti - alle istituzioni competenti e qualora necessario, anche alla Corte Europea in virtù del principio di primauté del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale.