Stop all'applicazione della legge 110 per i radioamatori
Inviato: 26 ottobre 2006, 22:48
[size=150]Stop all'applicazione della legge 110 per i radioamatori
(divulga il più possibile ai colleghi radioamatori)
COMUNICATO
Durante l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione CISAR, è stato dato annuncio circa una nuova iniziativa messa in atto dal Ministero delle comunicazioni contro l'attività  dei radioamatori.
IL FATTO:
Il Ministero ha promosso un'azione amministrativa contro una stazione radioamatoriale automatica, operante su frequenza 1270.025 Mhz.
Il Ministero ha applicato la Legge 110 del 1983, che sanziona qualsiasi stazione radio che disturba le attività  di controllo alla radionavigazione, per una cifra da 1.032 a 5.164 Euro.
Alla prima contestazione, è stato dichiarato ai funzionari del Ministero che:
la stazione è autorizzata dal Ministero delle comunicazioni
ha un nominativo regolarmente assegnato;
trasmette su frequenza assegnata al servizio di radioamatore;
non presenta alcuna spuria, frequenza immagine o armonica;
tutte le caratteristiche tecniche (potenza, modo di emissione, antenna) sono assolutamente quelle previste dal regolamento Allegato 26 del codice delle comunicazioni.
Il Ministero delle comunicazioni ha comunque ritenuto di sanzionare la stazione, dal momento che la frequenza in uso è a statuto secondario, per cui l'utilizzatore non può produrre disturbi.
DECISIONI DELL'ASSEMBLEA:
Questa iniziativa appare assolutamente illogica e gravemente accusatoria nei confronti dei radioamatori, a cui è rivolto l'apposito Regolamento (Allegato 26 del codice delle comunicazioni elettroniche); in questo regolamento, non si fa affatto riferimento all'ipotesi che un radioamatore, in regolare possesso di patente ed autorizzazione generale, mentre utilizza le proprie frequenze e nel rispetto del codice stesso, possa comunque incorrere in sanzioni.
Purtroppo, in passato vi sono state due iniziative analoghe, per le quali le associazioni e i radioamatori coinvolti hanno pagato la sanzione, stabilendo un precedente molto pesante.
L'Assemblea dei Soci dell'Associazione CISAR ha valutato ampiamente il pericolo di questa nuova iniziativa e, all'unanimità  , ha espresso parere favorevole a promuovere un ricorso contro l'impianto della stessa Legge 110, chiedendo la sua non applicazione per tutte le stazioni ed attività  dei radioamatori.
Sempre l'Assemblea, nel ricordare che in passato si è trovata da sola a difendere l'intera categoria contro l'applicazione dell'art. 195 del vecchio codice postale e, nonostante ciò, ha raggiunto il risultato, di cui hanno potuto godere tutti i radioamatori, con una sentenza della Corte Costituzionale che ha '“ di fatto '“ costituito giurisprudenza in materia, auspica che tutte le associazioni, i gruppi spontanei di radioamatori, le affiliazioni specializzate e i singoli radioamatori aderiscano a questa azione necessaria perchè il diritto del radioamatore possa essere rispettato.
Non si chiede denaro, ma la possibilità  che nel ricorrere al Ministero vi sia la ferma ed unica voce di tutti i radioamatori e associazioni.
Chi intende aderire, può inviare una dichiarazione chiara di assenso presso la segreteria CISAR, corso del Popolo 58 30172 Mestre (VE), oppure via fax al numero 06/233295472, oppure via email all'indirizzo no_alla_110@cisar.it
Il Consiglio Direttivo ha annunciato all'Assemblea di aver provveduto al primo passo di questa decisa lotta, inviando al Direttore Generale un parere legislativo, che di seguito vi riportiamo:
Ministero delle comunicazioni
Al Direttore Generale
dott. Giovanni BRUNO
viale America, 201
00144 ROMA
Prot.: 0024/ASS
Oggetto: Sanzioni per Radioamatori
Allegati: copia ordinanza
Mestre, 16 Ottobre 2006
Egr. Direttore Generale,
premesso che:
la nostra Associazione Nazionale Radioamatori CISAR, è stata oggetto di Ordinanza di disattivazione temporanea nr. 06/2006, per un ponte ripetitore operante in località  Monte Gennaro (RM) su frequenza 1270.025 Mhz, da parte dell'Ispettorato Territoriale LAZIO, per disturbi arrecati al servizio di assistenza al volo dell'aeroporto di Fiumicino;
nell'ordinanza di spegnimento, eseguita in data 9 Ottobre, viene comminata una sanzione amministrativa, pari a 1721,33 Euro;
l'ordinanza in questione richiama, nell'applicare la sanzione amministrativa, la Legge nr. 110 dell' 8 Aprile 1983;
tale impianto è regolarmente munito di autorizzazione generale, rilasciata dalla Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni, a far data dal 20 Gennaio 2003.
Dal momento che tale sanzione viene applicata per una attività  autorizzata ed esercitata su una frequenza assegnata al servizio di Radioamatore in Italia a statuto secondario, per una specifica attività  regolata dall'Allegato 26 del codice delle comunicazioni, che prevede esclusivamente, al suo art. 10, 'Norme tecniche'
(divulga il più possibile ai colleghi radioamatori)
COMUNICATO
Durante l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione CISAR, è stato dato annuncio circa una nuova iniziativa messa in atto dal Ministero delle comunicazioni contro l'attività  dei radioamatori.
IL FATTO:
Il Ministero ha promosso un'azione amministrativa contro una stazione radioamatoriale automatica, operante su frequenza 1270.025 Mhz.
Il Ministero ha applicato la Legge 110 del 1983, che sanziona qualsiasi stazione radio che disturba le attività  di controllo alla radionavigazione, per una cifra da 1.032 a 5.164 Euro.
Alla prima contestazione, è stato dichiarato ai funzionari del Ministero che:
la stazione è autorizzata dal Ministero delle comunicazioni
ha un nominativo regolarmente assegnato;
trasmette su frequenza assegnata al servizio di radioamatore;
non presenta alcuna spuria, frequenza immagine o armonica;
tutte le caratteristiche tecniche (potenza, modo di emissione, antenna) sono assolutamente quelle previste dal regolamento Allegato 26 del codice delle comunicazioni.
Il Ministero delle comunicazioni ha comunque ritenuto di sanzionare la stazione, dal momento che la frequenza in uso è a statuto secondario, per cui l'utilizzatore non può produrre disturbi.
DECISIONI DELL'ASSEMBLEA:
Questa iniziativa appare assolutamente illogica e gravemente accusatoria nei confronti dei radioamatori, a cui è rivolto l'apposito Regolamento (Allegato 26 del codice delle comunicazioni elettroniche); in questo regolamento, non si fa affatto riferimento all'ipotesi che un radioamatore, in regolare possesso di patente ed autorizzazione generale, mentre utilizza le proprie frequenze e nel rispetto del codice stesso, possa comunque incorrere in sanzioni.
Purtroppo, in passato vi sono state due iniziative analoghe, per le quali le associazioni e i radioamatori coinvolti hanno pagato la sanzione, stabilendo un precedente molto pesante.
L'Assemblea dei Soci dell'Associazione CISAR ha valutato ampiamente il pericolo di questa nuova iniziativa e, all'unanimità  , ha espresso parere favorevole a promuovere un ricorso contro l'impianto della stessa Legge 110, chiedendo la sua non applicazione per tutte le stazioni ed attività  dei radioamatori.
Sempre l'Assemblea, nel ricordare che in passato si è trovata da sola a difendere l'intera categoria contro l'applicazione dell'art. 195 del vecchio codice postale e, nonostante ciò, ha raggiunto il risultato, di cui hanno potuto godere tutti i radioamatori, con una sentenza della Corte Costituzionale che ha '“ di fatto '“ costituito giurisprudenza in materia, auspica che tutte le associazioni, i gruppi spontanei di radioamatori, le affiliazioni specializzate e i singoli radioamatori aderiscano a questa azione necessaria perchè il diritto del radioamatore possa essere rispettato.
Non si chiede denaro, ma la possibilità  che nel ricorrere al Ministero vi sia la ferma ed unica voce di tutti i radioamatori e associazioni.
Chi intende aderire, può inviare una dichiarazione chiara di assenso presso la segreteria CISAR, corso del Popolo 58 30172 Mestre (VE), oppure via fax al numero 06/233295472, oppure via email all'indirizzo no_alla_110@cisar.it
Il Consiglio Direttivo ha annunciato all'Assemblea di aver provveduto al primo passo di questa decisa lotta, inviando al Direttore Generale un parere legislativo, che di seguito vi riportiamo:
Ministero delle comunicazioni
Al Direttore Generale
dott. Giovanni BRUNO
viale America, 201
00144 ROMA
Prot.: 0024/ASS
Oggetto: Sanzioni per Radioamatori
Allegati: copia ordinanza
Mestre, 16 Ottobre 2006
Egr. Direttore Generale,
premesso che:
la nostra Associazione Nazionale Radioamatori CISAR, è stata oggetto di Ordinanza di disattivazione temporanea nr. 06/2006, per un ponte ripetitore operante in località  Monte Gennaro (RM) su frequenza 1270.025 Mhz, da parte dell'Ispettorato Territoriale LAZIO, per disturbi arrecati al servizio di assistenza al volo dell'aeroporto di Fiumicino;
nell'ordinanza di spegnimento, eseguita in data 9 Ottobre, viene comminata una sanzione amministrativa, pari a 1721,33 Euro;
l'ordinanza in questione richiama, nell'applicare la sanzione amministrativa, la Legge nr. 110 dell' 8 Aprile 1983;
tale impianto è regolarmente munito di autorizzazione generale, rilasciata dalla Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni, a far data dal 20 Gennaio 2003.
Dal momento che tale sanzione viene applicata per una attività  autorizzata ed esercitata su una frequenza assegnata al servizio di Radioamatore in Italia a statuto secondario, per una specifica attività  regolata dall'Allegato 26 del codice delle comunicazioni, che prevede esclusivamente, al suo art. 10, 'Norme tecniche'