FAQ  •  Login

Uso dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

Moderatori: IW0BMC, IZ0GJA, IK0ZCW, IZ0GRR, IZ0HAK

<<

IK0ZCW

Avatar utente

AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE

Messaggi: 63807

Iscritto il:
27 novembre 2005, 19:11

Località:
Rocca di Papa (Roma)

Data di nascita: 15 gen 1961

Città - Paese - Luogo: Roma

Stato - Nazione: Italia

Messaggio 16 ottobre 2007, 22:14

Uso dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

Segnalo all'attenzione di chi usa il ricetrans. in auto che l'art.4 del DL 3.8.07 n.117, convertito in legge il 2.10.07, e pubblicato sulla GU del 3.10.07 n.230 ha modificato il comma 3 dell'art.173 del D.legsl.n.285 del 1992.
Si tratta dell'art.173 del Codice della Strada che ora recita così: "1)omissis...2)E' vietato al conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore,fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate,e dei corpi di cui all'art.138 comma 11,e di Polizia,nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade
delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (purchè il conducente abbia adeguata capacità  uditiva ad entrambe le orecchie) che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani..3)omissis ; 3bis )
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma due è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio"
All'occhio !!! 73 de IW1PAK
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
https://www.cisarroma.it - https://www.ik0zcw.it - https://www.qrz.com/db/ik0zcw


Immagine

CISAR SVXLINK NAZIONALE per info: https://svxlink.cisar.it/

Immagine . . . . . . . . . . . Immagine

SvxLink by SM0SVX rete RedNet per informazioni: http://iw0.red

Immagine
<<

IK0ZCW

Avatar utente

AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE

Messaggi: 63807

Iscritto il:
27 novembre 2005, 19:11

Località:
Rocca di Papa (Roma)

Data di nascita: 15 gen 1961

Città - Paese - Luogo: Roma

Stato - Nazione: Italia

Messaggio 18 ottobre 2007, 10:05

QSO in mobile..........ATTENZIONE......................

Nuovo codice della strada
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992


Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguate capacità  uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (1)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. (2)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

(1) Comma inserito dall'art. 2 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002; il periodo tra parentesi è sopravvissuto alle modifiche.
(2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.

==================== M O D I F I C H E ==========================

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117

(coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 160/2007)

- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 -

DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità  ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità  sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonchè ulteriori norme preordinate alla stessa finalità ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;

Emana il seguente decreto-legge:

O M I S S I S

Art. 4.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida


1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

3. "Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3 bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".



2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

Norma violata Punti
Art. 173, comma 3 5


sono sostituite dalle seguenti:

Norma violata Punti
Art. 173, comma 3 e 3-bis 5



===================================================


No copy with mike in car
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
https://www.cisarroma.it - https://www.ik0zcw.it - https://www.qrz.com/db/ik0zcw


Immagine

CISAR SVXLINK NAZIONALE per info: https://svxlink.cisar.it/

Immagine . . . . . . . . . . . Immagine

SvxLink by SM0SVX rete RedNet per informazioni: http://iw0.red

Immagine

Torna a HF, VHF, UHF, SHF, EHF - D-STAR, DMR, C4FM, FT8, FT4

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

                

.
IK0ZCW




Post pubblicati: 63807
Rocca di Papa (Roma)
https://www.ik0zcw.it
..
.
IZ0GRR




Post pubblicati: 767
Trevi nel Lazio (FR)
http://www.iz0grr.it
..
.
ik7jwx




Post pubblicati: 705
San Cataldo (LE)
http://www.arilecce.it
..
.
i0nlv




Post pubblicati: 146
Roma
http://www.itdmr.it
..
.
ik2duv




Post pubblicati: 117
Busto Arsizio (VA)
http://www.notiziedigitali.it/
..



  Totale pagine visualizzate:    Visitatori totali:    Visitatori oggi:   Visitatori online:


Updated new system V.4.22 / 2022 by IZØGJE

Powered by  IZ0GJA - IZ0GRR - IK0ZCW - IZ0GJE  |  Service  Privacy |  Cookies